Rigetto incidente probatorio per minori abnorme solo se blocca il procedimento (Cass. pen. Sez. VI n. 30569 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che rigetta la richiesta di incidente probatorio per l’esame di persone minorenni, avanzata ai sensi dell’art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., è affetto da abnormità ricorribile per cassazione solo quando la carenza di potere o la stasi processuale non sia superabile attraverso successive attività propulsive. Il giudice che intende dichiarare inammissibile o rigettare l’istanza è tenuto a un onere di motivazione puntuale e specifica, per evitare che la decisione si traduca in elusione delle presunzioni di legge previste dalla norma. Qualora il vizio si risolva in una mera regressione del procedimento, sanabile con la reiterazione della richiesta o con l’audizione protetta, il provvedimento resta illegittimo ma non abnorme, e non è ricorribile per cassazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugna per cassazione il provvedimento con cui il G.i.p. ha rigettato la richiesta di incidente probatorio volta all’esame di tre minori, persone offese di maltrattamenti e lesioni aggravate. La richiesta era stata avanzata ai sensi dell’art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Il giudice aveva motivato il rigetto rilevando che la richiesta era priva dell’indicazione dei fatti sui quali doveva vertere l’esame, in violazione dell’art. 393 cod. proc. pen., non essendo mai stati sentiti i minori in audizione protetta. Il ricorrente deduce l’abnormità del provvedimento per violazione dell’art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 10869 del 12.12.2024, dep. 18.03.2025, che avrebbero imposto l’accoglimento della richiesta, essendo presuntivamente sussistente la vulnerabilità della persona offesa e desumibile da essa la non rinviabilità dell’esame al dibattimento.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’ambito del potere di sindacato del giudice sull’istanza di incidente probatorio. Il giudice conserva un potere di verifica in ordine alla presenza dei requisiti di ammissibilità o di fondatezza diversi da quelli coperti dalle due presunzioni legislative: legittimazione del richiedente, fase in cui l’incidente è consentito, riconducibilità del reato all’elenco del comma 1-bis, effettiva qualità di minorenne o di persona offesa maggiorenne del soggetto da esaminare, rispetto delle ulteriori forme e dei termini del codice di rito.
La Corte richiama il principio secondo cui, pur esclusa la sussistenza di un automatismo probatorio, il giudice che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta deve dare conto delle specifiche ragioni della decisione, assolvendo a un onere di motivazione puntuale e specifica. L’obiettivo è evitare che le sue determinazioni si traducano in una sostanziale elusione delle presunzioni di legge.
Nel caso concreto, il G.i.p. ha rigettato la richiesta ritenendola priva dell’indicazione dei fatti oggetto dell’esame, non evincibili e non superabili perché i minori non erano mai stati sentiti in audizione protetta. La Corte rileva che, come evidenziato dal Pubblico ministero, nella richiesta di incidente probatorio il capo di incolpazione è specifico e dettagliato: ha quindi errato il giudice nel sostenere che la Procura avesse effettuato solo un generico riferimento ai fatti.
Tale illegittimità, però, non integra l’abnormità. La Corte osserva che non si verte nelle circostanze indicate dalle Sezioni Unite, coperte da presunzione di legge, e che il Pubblico ministero potrà procedere all’audizione protetta o reiterare la richiesta con indicazioni più precise. Non è ravvisabile alcuna carenza di potere in concreto, né alcuna stasi processuale per uscire dalla quale il ricorrente dovrebbe compiere un atto nullo.
È stato posto in essere un provvedimento illegittimo, che ha determinato una indebita regressione del procedimento, ma le cui conseguenze sono innocue perché risolvibili mediante successive attività propulsive. Il Collegio esclude così l’abnormità e dichiara il ricorso inammissibile.
Nota della Redazione
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