Omessa presentazione al SUI entro otto giorni dall’ingresso: revoca del nulla-osta legittima e vincolata (TAR Molise n. 360 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla-osta all’ingresso per lavoro stagionale costituisce espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti legittimanti, da verificare anche in via posticipata rispetto all’ingresso. Tra tali requisiti rientra la presentazione dello straniero presso lo Sportello unico per l’immigrazione entro otto giorni dall’ingresso, ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998. L’omessa presentazione, in assenza di cause non imputabili, legittima la revoca del nulla-osta, senza che rilevi l’eventuale assenza delle situazioni impeditive di cui agli artt. 22 e 24 del medesimo decreto. La revoca cd. sanzionatoria non richiede una motivazione rafforzata laddove il provvedimento dia conto dell’avvenuto esame delle osservazioni procedimentali e si fondi su un elemento incontestato e decisivo.
Il Fatto
Un imprenditore agricolo presentava, nel 2022, istanza di nulla-osta per l’assunzione di un cittadino marocchino quale lavoratore stagionale. Il nulla-osta veniva rilasciato e il lavoratore faceva ingresso in Italia nel luglio 2023, ma si rendeva subito irreperibile, tanto che il datore di lavoro, nell’autunno 2023, chiedeva l’archiviazione della pratica. Rintracciato il lavoratore nell’autunno 2025, le parti si attivavano per la registrazione dell’ingresso. L’Amministrazione avviava il procedimento di revoca del nulla-osta, poi adottato, contestando la mancata presentazione dello straniero entro otto giorni dall’ingresso e altri profili relativi all’alloggio e alla documentazione. I ricorrenti impugnavano il provvedimento deducendo vizi di motivazione, violazione di legge e difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che la presentazione dello straniero allo Sportello unico entro otto giorni dall’ingresso è adempimento necessario a presidio della legalità del rapporto di lavoro e che nessuna causa non imputabile, nella specie, consente di derogarvi. Precisa che i migranti non vantano un diritto soggettivo al permesso di soggiorno, ma una mera aspettativa allo svolgimento del lavoro stagionale, e che la revoca può essere disposta per qualsiasi violazione procedimentale, non solo per le ipotesi tipiche degli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998.
La sentenza qualifica la revoca come decadenza (cd. revoca sanzionatoria), espressione di potere vincolato di controllo dei requisiti a monte del provvedimento ampliativo. Il sistema dei flussi programmati, che posticipa le verifiche, sarebbe altrimenti aggirato dal riconoscimento della permanenza a chi è entrato senza i presupposti di legge.
Quanto al caso concreto, il ritardo ultra-biennale nella presentazione, privo di qualsivoglia giustificazione, sorregge da solo la motivazione del provvedimento. Gli ulteriori profili critici (asseverazione, idoneità dell’alloggio) sono considerati ultronei, in quanto meramente rafforzativi. Il Collegio esclude altresì la violazione del principio di proporzionalità, non essendo configurabile una misura meno afflittiva della revoca.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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