Convivenza e maltrattamenti: la coabitazione non è requisito dirimente (Cass. pen. Sez. II n. 40230 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di maltrattamenti in famiglia, la convivenza rilevante ai fini dell’art. 572 cod. pen. consiste in una radicata e stabile relazione affettiva, connotata da duratura comunanza di affetti e da reciproche aspettative di mutua solidarietà e assistenza, e non richiede la coabitazione continuativa. La stabile condivisione dell’abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, è elemento sintomatico della convivenza, ma non l’unico né il dirimente. Ne consegue che lo stabile rapporto affettivo non viene meno per il solo frammentarsi del suo manifestarsi in coabitazione. In sede di legittimità, la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto, non rivalutabile salvo manifeste contraddizioni, e la ricostruzione difensiva alternativa è inidonea a integrare il vizio di manifesta illogicità della motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 17 giugno 2025, pronunciando in sede di rinvio, ha confermato la misura cautelare del divieto di avvicinamento applicata dal G.i.p. del Tribunale di Oristano a carico dell’indagato, per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni aggravate, in relazione a fatti commessi dal luglio 2022 al novembre 2024 ai danni della compagna.
La precedente ordinanza del riesame, che aveva accolto l’istanza difensiva escludendo la gravità indiziaria, era stata annullata dalla Sez. 6 di questa Corte con sentenza del 19 maggio 2025, per manifesta illogicità e travisamento per omissione. Il difensore dell’indagato ricorre nuovamente per cassazione, deducendo violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. quanto alle esigenze cautelari, e vizi di motivazione sulla configurabilità dell’art. 572 cod. pen., in particolare sull’insussistenza della convivenza, sull’attendibilità della persona offesa e sull’episodio del 29 novembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delinea anzitutto i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti del riesame in materia di libertà personale, richiamando le Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000, Audino, e successive conferme. Il controllo resta circoscritto alla congruità della motivazione rispetto ai canoni logici e ai principi di diritto, senza revisione degli elementi fattuali né riconsiderazione delle esigenze cautelari.
La Corte rileva che il Tribunale si è conformato alla sentenza rescindente, dando risposta ai motivi di annullamento e richiamando per relationem le argomentazioni del provvedimento genetico. Le questioni già risolte in sede di legittimità non possono essere scrutinate nuovamente; la difesa ha di fatto riproposto censure già contenute nell’ordinanza annullata.
Sull’attendibilità della persona offesa, il Tribunale ha valorizzato la precisione e la mancanza di contraddizioni del racconto, nonché l’assenza di intenti calunniosi, comprovata dall’ammissione delle proprie reazioni aggressive. La Corte osserva che la valutazione di credibilità è questione di fatto, non sindacabile salvo manifeste contraddizioni, richiamando Sez. 2 n. 41505 del 24.09.2013, Terrusa. La ricostruzione alternativa proposta dalla difesa non integra la manifesta illogicità richiesta dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché la tesi contrastante deve essere inconfutabile e ovvia, non semplice ipotesi alternativa.
Quanto alla convivenza, la Corte opera la distinzione decisiva tra convivenza e coabitazione. La prima, elemento costitutivo della fattispecie ove connotata da stabilità, consiste nella comunanza di progetti di vita, in un legame sentimentale solido e nel reciproco affidamento; la seconda è mera estrinsecazione della partecipazione alla vita del partner. L’attributo della stabilità si riferisce alla convivenza, non alla coabitazione: il rapporto non viene meno per il solo frammentarsi della coabitazione. La Corte richiama Sez. 6 n. 29928 del 29.05.2025, Liberale, e la lettura restrittiva imposta dal divieto di interpretazione analogica.
Infine, sul pericolo di reiterazione, il Collegio ritiene la motivazione adeguata e coerente, desunta dalla gravità e sistematicità delle condotte e dalla progressione delle stesse, richiamando Sez. 6 n. 12404 del 17.02.2005, Genna. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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