Continuazione e motivazione del giudice dell’esecuzione: sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 39628 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., presuppone l’accertamento dell’identità del disegno criminoso e non può fondarsi sul dubbio circa la sua esistenza. Il diniego opposto dal giudice dell’esecuzione è sorretto da adeguata motivazione quando valorizza la natura estemporanea e contingente delle condotte, qualificate come espressive di dolo d’impeto. In sede di legittimità il controllo sulla motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili e dell’assenza di manifesta illogicità, restando estranea ogni revisione degli accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di quattro sentenze irrevocabili. Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta con ordinanza del 30/05/2025. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La questione approda in legittimità perché il ricorrente contesta che il giudice dell’esecuzione non abbia valorizzato, nella loro connessione, gli elementi rivelatori dell’unicità del disegno criminoso.

La Motivazione della Corte

Con un unico motivo, articolato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta che il giudice dell’esecuzione non abbia compiutamente analizzato l’omogeneità delle violazioni e la prossimità temporale delle condotte quali indici del disegno criminoso unitario.

La Corte rileva che il giudice dell’esecuzione ha valutato tutti gli elementi con adeguata motivazione e che il ricorrente ne propone una semplice lettura alternativa, fondata sull’assunto della compatibilità dei titoli di reato, del dolo e del modus operandi con i requisiti dell’art. 81 cod. pen.

Il provvedimento impugnato ha specificamente apprezzato tali profili, concludendo, secondo un plausibile percorso logico, che gli illeciti risultano espressivi di dolo d’impeto e di reazioni estemporanee e contingenti. Ne deriva che l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi doveva ritenersi indimostrata, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo).

La Corte ribadisce che l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del favor rei, poiché il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019).

Quanto al sindacato di legittimità, eccede dai limiti di cognizione della Corte ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili, dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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