Misure cautelari e annullamento parziale del titolo: congrua la valutazione del Tribunale (Cass. pen. Sez. IV n. 22814 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il venir meno della gravità indiziaria per il reato associativo, a seguito dell’annullamento parziale del titolo cautelare, non inibisce al giudice di valorizzare la contiguità dell’indagato con soggetti appartenenti al sodalizio, né di fondare su tale vicinanza il giudizio di attualità del pericolo. Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione della misura alle esigenze concrete, sia al momento della scelta sia per tutta la durata di essa, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità a fronteggiare le esigenze che residuino. La mera enunciazione di un dissenso da parte della difesa, a fronte di una motivazione che ha oggettivamente comparato gli elementi allegati con quelli espressivi del pericolo, non integra un vizio deducibile ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen..
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, pronunciando a norma dell’art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello proposto nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza con cui il GIP aveva respinto la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare domiciliare. Quest’ultima era stata disposta in conversione della misura più afflittiva, all’esito dell’annullamento parziale dell’ordinanza genetica limitatamente al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
La difesa aveva sostenuto il mutamento del quadro cautelare, una volta venuto meno il capo associativo, con conseguente non operatività della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale ha disatteso tali argomentazioni, valorizzando le modalità della condotta e la contiguità con soggetti del sodalizio. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova documentale, con particolare riguardo all’esigenza special preventiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il Tribunale ha valutato gli elementi allegati a difesa, ritenendoli recessivi rispetto alle modalità della condotta, mentre la difesa si è limitata a manifestare il proprio dissenso, assumendo una intrinseca contraddittorietà nel fatto che, venuta meno la gravità indiziaria per il reato associativo, non si sarebbe potuto valorizzare l’inserimento dell’indagato in quel contesto criminoso.
La Corte rileva che il ragionamento difensivo non tiene conto del giudizio di comparazione che il Tribunale ha oggettivamente svolto tra gli elementi allegati a difesa e quelli espressivi del pericolo, concreto e attuale, di ricaduta criminosa. Tale giustificazione è del tutto congrua, e la mera enunciazione di un dissenso non integra la denuncia di un vizio ammissibile ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
La Corte richiama il principio secondo cui il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione alle specifiche esigenze del caso concreto, tanto al momento della scelta e dell’adozione del provvedimento coercitivo quanto per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura a fronteggiare le esigenze che permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Rv. 249324-01; Sez. 2, n. 10383 del 18/02/2022, Rv. 282758-01).
Nel caso concreto il Tribunale ha ampiamente dato conto del fatto che l’adeguamento era stato garantito dalla sostituzione della misura inframuraria con quella domiciliare, proprio a seguito dell’annullamento parziale del titolo. La necessità di mantenere una misura contenitiva è stata ricollegata alle modalità della condotta, connotata da atteggiamenti di tipo minaccioso, ritenuti particolarmente allarmanti, in uno con la vicinanza a soggetti appartenenti al gruppo organizzato. Ciò non configura alcuna contraddizione intrinseca, ben potendo l’estraneità al sodalizio coesistere con la contiguità a elementi che ne fanno parte.
La difesa ha poi omesso ogni confronto con quanto affermato dal Tribunale in ordine all’idoneità della misura in atto, avuto riguardo alla manifestata proclività a delinquere dell’indagato. Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).
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Nota della Redazione
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