Prescrizione decennale dei medici specializzandi decorrente dall’entrata in vigore dell’art. 11 legge n. 370/1999 (Cass. civ. Sez. 3 n. 5646 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno per la mancata o tardiva attuazione delle direttive comunitarie in favore dei medici specializzandi per i periodi dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370/1999, che ha riconosciuto la borsa di studio solo ad una parte degli aventi diritto, rendendo certa l’inadempienza dello Stato per gli altri. È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., il ricorso che si limiti a prospettare una tesi contrastante con l’orientamento consolidato della Corte di cassazione e delle Sezioni Unite, senza addurre elementi nuovi.
Il Fatto
Un gruppo di medici, che avevano frequentato le scuole di specializzazione tra gli anni accademici 1979 e 1995 senza percepire remunerazione, convenne in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri. I ricorrenti chiesero il riconoscimento del diritto ad un’adeguata remunerazione o, in subordine, il risarcimento del danno per la ritardata attuazione delle direttive europee in materia.
Il Tribunale di Roma rigettò la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte convenuta. La Corte d’appello di Roma, pur ritenendo assorbita la questione della natura quinquennale o decennale del termine, rigettò il gravame rilevando che, in ogni caso, anche il termine decennale era spirato, avendo iniziato a decorrere dal 1999.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando l’orientamento consolidato secondo cui la prescrizione della pretesa risarcitoria dei medici specializzandi decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370/1999. Tale norma ha riconosciuto la borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, rendendo palese, per tutti gli altri aventi diritto, la volontà dello Stato di non emanare ulteriori atti di adempimento alla normativa europea.
La Terza Sezione ha richiamato il proprio precedente del 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermato, e l’avallo delle Sezioni Unite n. 17619 del 2022. I ricorrenti non hanno allegato alcun atto interruttivo della prescrizione nel decennio tra il 1999 e il 2009, sicché il diritto era già prescritto al momento della proposizione della domanda.
La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese e al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi di un ricorso che ripropone questioni da tempo risolte. Ha disposto, altresì, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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