Attività di ricostituzione dell’arenile richiede autorizzazione paesaggistica (Cass. pen. Sez. III n. 12669 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione di legge dedotto in cassazione, se fondato sul richiamo ad atti dichiarativi, presuppone l’integrale allegazione degli atti di riferimento ovvero dati oggettivi e incontestati risultanti dalla sentenza. Il vizio di motivazione non si configura con la mera denuncia della mancata considerazione di elementi istruttori, occorrendo illustrarne la decisività mediante un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata. Le prospettazioni alternative si risolvono in una inammissibile rivalutazione del merito, risultando inammissibile il ricorso che non si confronti con il dictum del giudice. Nel caso di specie, l’attività di ricostituzione di un arenile sottoposto a vincolo paesaggistico, eccedente la mera manutenzione, richiede la autorizzazione paesaggistica.
Il Fatto
La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 15.07.2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pordenone l’11.10.2023 a carico di due concessionari per il reato di cui all’art. 181 del Dlgs. 42/04. Avverso tale pronuncia i condannati proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione alla disciplina delle aree vincolate paesaggisticamente e il vizio di motivazione.
I ricorrenti sostenevano che le opere realizzate integrassero attività di manutenzione ordinaria, non alterante lo stato dei luoghi, e che pertanto non fosse necessaria alcuna autorizzazione. La questione giungeva così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che il vizio di violazione di legge, se fondato sul richiamo ad atti dichiarativi, deve essere supportato dalla integrale allegazione degli atti stessi, ovvero da dati oggettivi e incontestati risultanti dalla sentenza, rispetto ai quali dedurre un diverso inquadramento giuridico. Nulla ha a che fare con il travisamento la diversa valutazione del dato istruttorio.
Quanto al vizio di motivazione, i giudici osservano che non basta lamentare la mancata considerazione di elementi istruttori, ma è necessario illustrarne la decisività nel quadro di un confronto preciso con le argomentazioni della sentenza. Il vizio deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, rimanendo ininfluenti le minime incongruenze. I motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato.
Nel merito, la Corte ricostruisce il fulcro decisionale. A seguito di eventi meteoreologici straordinari, la polizia municipale accertava movimentazioni di sabbia sull’arenile, con tracce di trattori, sabbia di colorazione diversa disposta a cumulo e buche da cui era stata asportata sabbia, in assenza di detriti. Dal confronto tra la descrizione dei luoghi operata dai concessionari e lo stato accertato, i giudici di merito concludevano che si era realizzata una ricostituzione vera e propria dell’arenile, attività consistente ed estranea al concetto di mera manutenzione.
Ne derivava la necessità della autorizzazione paesaggistica, mancante al momento dell’accesso degli operanti, e la configurazione del reato. I ricorrenti, secondo la Corte, non si confrontano appieno con tale ricostruzione, preferendo ribadire la tesi già confutata in sede di merito. La motivazione risulta coerente e le deduzioni difensive si traducono in una personale rivalutazione di dati di merito, priva dei vizi manifesti di illogicità o contraddittorietà dedotti.
Nota della Redazione
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