DURC negativo e decadenza dai benefici contributivi: la sanatoria solo entro quindici giorni dall’invito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21703 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regolarità contributiva del datore di lavoro, ai fini del rilascio del DURC, sussiste non soltanto in caso di verificati pagamenti dovuti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente la verifica, ma anche nelle ipotesi tassative di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 30 gennaio 2015, quali rateizzazioni, sospensioni o pendenze di contenziosi. Tuttavia, una volta avviato il procedimento di “invito alla regolarizzazione” di cui all’art. 4 del medesimo decreto, di natura eccezionale, la sanatoria delle irregolarità è consentita esclusivamente entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell’invito, con la conseguenza che l’emissione del DURC negativo legittima l’ente previdenziale al recupero degli sgravi e delle agevolazioni fruiti nel periodo interessato. Il DURC ha natura di atto di certazione, privo di valore costitutivo, e il suo rilascio non impedisce il recupero di benefici indebitamente fruiti.
Il Fatto
A seguito di un’attività di verifica, l’I.N.P.S. notificava alla società un invito a regolarizzare, con termine di quindici giorni per il pagamento delle somme dovute, contestando diverse irregolarità contributive. La società, quanto al credito di importo minore, otteneva la rateizzazione del debito oltre il predetto termine, ma entro i sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di addebito. L’ente previdenziale rilasciava quindi un DURC negativo e notificava alla società due avvisi di addebito per il recupero di tutte le agevolazioni contributive di cui la stessa aveva usufruito in un arco temporale pluriennale. Il Tribunale accoglieva l’opposizione della società, ma la Corte d’Appello di Milano, in riforma, rigettava le domande. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha disatteso il primo motivo, con cui la società lamentava la violazione dell’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006 e dell’art. 3, comma 2, d.m. 30 gennaio 2015. Il Collegio ha dato continuità all’orientamento secondo cui, sebbene la regolarità sussista in presenza di rateizzazioni concesse dall’ente, la richiesta di sanatoria, una volta avviato il procedimento di invito alla regolarizzazione, non può che essere effettuata nei tempi e nei modi dal decreto previsti, ossia entro il termine di quindici giorni. Non avendo la società sanato tutte le irregolarità nel termine prescritto, si è necessariamente generato il DURC negativo, con ogni conseguenza sul recupero delle agevolazioni.
Il secondo motivo, concernente la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, è stato dichiarato inammissibile. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., non ravvisandosi nel caso di specie i vizi di motivazione apparente o manifestamente contraddittoria. La Corte ha inoltre riconosciuto la legittimità della tecnica di motivazione mediante rinvio a precedenti conformi, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., precisando che il giudice d’appello ha fornito un’autonoma e compiuta analisi delle questioni.
Il terzo motivo, relativo alla presunta omessa pronuncia su una domanda subordinata, è stato ritenuto inammissibile e infondato. La ricorrente non ha rispettato il principio di autosufficienza, non avendo riprodotto integralmente gli atti dei gradi di merito, e comunque la decisione adottata comporta una statuizione implicita di rigetto della domanda, essendo la pretesa incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.
Infine, il quarto motivo è stato rigettato. La Corte ha ribadito che il DURC è atto di certazione e non ha valore costitutivo, sicché la sua emissione non preclude all’ente il recupero di sgravi indebitamente fruiti. La decadenza dalle agevolazioni discende non da una presunta retroattività del documento, ma dal suo valore di accertamento, necessariamente ex post, di un’irregolarità ostativa alla fruizione dei benefici per l’intero periodo interessato. Il ricorso è stato pertanto complessivamente respinto, con condanna della società alle spese.
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Nota della Redazione
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