Ricostruzione carriera docente a tempo determinato e disapplicazione articolo 485 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16710 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE osta all’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che opera l’abbattimento dell’anzianità eccedente le prime quattro annualità, quando l’anzianità riconoscibile al docente assunto a tempo determinato e poi immesso in ruolo risulti inferiore a quella del docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato. Il giudice del merito deve procedere alla comparazione tra le due posizioni, computando il solo servizio effettivo sull’intero periodo e senza valorizzare né le interruzioni tra un rapporto e l’altro, né la regola dell’equivalenza fissata dall’art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, né i mesi estivi per le supplenze non annuali. Ove il raffronto evidenzi la disparità, la norma interna va disapplicata ed al docente spetta il medesimo trattamento attribuito all’assunto a tempo indeterminato.

Il Fatto

Una docente di scuola secondaria superiore, assunta a tempo indeterminato dopo una serie di contratti a tempo determinato stipulati dal 12 settembre 2006 al 4 luglio 2014, agiva in giudizio per ottenere, a fini giuridici ed economici, la ricostruzione della carriera con integrale riconoscimento dell’anzianità maturata nel servizio prereuolo.

Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’Appello di Bologna, in riforma, rigettava le pretese richiamando la pronuncia della Corte di giustizia in causa C-466/2017, Motter, ed escludendo il carattere discriminatorio dell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 nel testo applicabile ratione temporis. Avverso tale sentenza la docente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, resistiti dal Ministero controricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondati il terzo ed il quarto motivo, che denunciano la violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro, richiamando l’orientamento consolidato inaugurato da Cass. n. 31149/2019 e confermato da Cass. n. 20856/2023, Cass. n. 37650/2022 e dalle Sezioni Unite n. 22726/2022, che ne hanno esteso i principi ai docenti di religione.

Secondo tale indirizzo, l’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, cui le parti collettive operano rinvio, viola la clausola 4 e va disapplicato quando l’anzianità risultante dai criteri ivi indicati, unitamente a quelli dell’art. 489 come integrato dall’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, sia inferiore a quella riconoscibile al comparabile assunto ab origine. Il raffronto va condotto senza valorizzare le interruzioni tra i rapporti e senza applicare la regola dell’equivalenza.

La motivazione scandisce il procedimento logico imposto dall’applicazione diretta della clausola: determinare il trattamento del preteso discriminato, individuare quello del comparabile e verificare se la disparità sia giustificata da ragione obiettiva. Il trattamento riservato all’assunto a termine non è discriminatorio per il solo fatto dell’abbattimento dopo il quadriennio: occorre verificare l’incidenza dello strumento compensativo favorevole, da espungere dal computo complessivo, sull’intero periodo. La discriminazione si configura solo se l’anzianità effettiva, e non quella virtuale ex art. 489, risulta superiore a quella riconoscibile ex art. 485.

Nel calcolo rileva il solo servizio effettivo, maggiorato dei periodi di assenza non decurtativi anche per il docente di ruolo, con esclusione degli intervalli tra incarichi e dei mesi estivi per le supplenze diverse da quelle annuali, secondo Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012 e Cass. n. 17892/2015. Va invece computato il servizio prestato in ruolo diverso, ove ricorrano le condizioni dell’art. 485.

Il Collegio dà continuità a tale orientamento, confermato dalla recente pronuncia della Corte di giustizia del 30 novembre 2023 in causa C-270/22, che ha ritenuto la clausola 4 ostativa ad una normativa nazionale che escluda i periodi inferiori a 180 giorni o non continuativi e limiti ai due terzi il computo dei periodi eccedenti i quattro anni. La fondatezza del terzo e quarto motivo è assorbente: la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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