La querela di falso non sana gli errori di verbalizzazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 14086 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale d’udienza redatto da un giudice tributario è atto pubblico fidefaciente, ma la sua efficacia probatoria privilegiata si estende solo a ciò che il verbalizzante ha percepito e ritenuto, non alla qualificazione giuridica delle deduzioni delle parti. La divergenza tra le parole effettivamente pronunciate e quelle riportate, quando dipenda da erroneo convincimento di chi verbalizza o da sineddoche (indicazione del tutto per la parte), integra un errore materiale o una svista, non un falso ideologico. La querela di falso, il cui scopo esclusivo è l’eliminazione dell’atto per tutela della fede pubblica, non è esperibile quando l’accertamento del punto controverso possa avvenire senza il ricorso ad essa. Il vizio di motivazione, dopo la riforma del 2012, è denunciabile per cassazione solo quando si converte in violazione di legge, come assoluta omissione, mera apparenza o irriducibile contraddittorietà del percorso argomentativo.
Il Fatto
La vicenda origina da un contenzioso tributario: il contribuente impugnava un avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino. All’udienza di trattazione, la difesa dell’Agenzia delle Entrate eccepiva la tardività di due nuove eccezioni contenute nella memoria difensiva del ricorrente, ma il verbale riportava una diversa formulazione, annotando l’eccezione di inammissibilità della memoria stessa. La CTP, facendo leva su tale verbalizzazione, riteneva irrilevanti anche i documenti depositati dal contribuente, che proponeva appello, rigettato dalla CTR. L’atto di citazione ex artt. 221 e segg. c.p.c. veniva quindi promosso dal contribuente contro i componenti del collegio della CTP e il segretario verbalizzante, oltre che contro l’Agenzia, per far valere la falsità del verbale d’udienza. Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d’appello di Torino confermava il rigetto, escludendo la sussistenza di un falso e ritenendo l’incongruenza al più una imprecisione terminologica.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso. Sul primo motivo, relativo al diritto alla prova, la Corte osserva che la doglianza è generica: il ricorrente non specifica quale fatto decisivo sarebbe stato acquisito mediante le prove non ammesse, mentre la Corte d’appello aveva dato per acquisita la divergenza tra quanto dedotto e quanto verbalizzato, incentrando la decisione sulla qualificazione giuridica di tale divergenza. La mancata ammissione delle prove, pertanto, non risulta idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare l’efficacia delle risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito.
Quanto ai motivi secondo, terzo e quarto, la Corte li esamina congiuntamente. La censura relativa al vizio di motivazione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.: la sentenza impugnata si fonda su plurime argomentazioni, tutte esplicitate in modo chiaro. La Corte richiama i principi delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui la novella del 2012 ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale“, denunciabile solo quando l’anomalia si tramuti in violazione di legge, emergendo direttamente dal testo della sentenza. Nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è esistente, coerente e non contraddittoria.
Nel merito, la Cassazione condivide l’orientamento della Corte d’appello: il verbale fa fede fino a querela di falso solo in ordine al fatto che sia stata sollevata un’eccezione di inammissibilità, mentre la qualificazione dell’oggetto dell’eccezione (memoria o eccezioni in essa contenute) dipende da una valutazione del verbalizzante che non assume efficacia di prova privilegiata. L’eventuale utilizzo inesatto del termine “memoria” anziché “eccezione contenuta nella memoria” è riconducibile a una svista o errore materiale, richiamando i precedenti di Sez. 6-1 n. 19626 del 2020 e Sez. 2 n. 8925 del 2001.
La Corte ribadisce il principio per cui la querela di falso è finalizzata esclusivamente a eliminare il documento per tutelare la fede pubblica, togliendogli l’idoneità a far fede e a servire come prova privilegiata. Quando la finalità perseguita è diversa, potendo la questione essere accertata senza il ricorso a tale strumento, la querela non è proponibile. La censura si rivela, inoltre, assertiva e generica, non attingendo specificamente le ragioni poste a fondamento della decisione, in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.. Infine, il quinto motivo, relativo alle spese e alla mancata condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., è inammissibile: la domanda è accessoria e non configura soccombenza reciproca, con conseguente inidoneità a giustificare la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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