Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse all’accesso (TAR Campania n. 1366 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione il giudice non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve limitarsi a prendere atto di quanto dichiarato e a pronunciare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. La sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti integra il venir meno dell’interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un Comune, aveva presentato in data 6.1.2025 un’istanza di accesso a una serie di documenti amministrativi relativi alla procedura selettiva per la progressione economica all’interno delle Aree, ai sensi dell’art. 14 CCNL 16.11.2022 per l’anno 2023. L’istanza era fondata sulla mancata collocazione del ricorrente in posizione utile in graduatoria, approvata con determina n. 1 del 3.1.2025.
Con provvedimento del 6.2.2025 il Comune aveva trasmesso solo parte della documentazione, negando l’ostensione delle domande di partecipazione di due altri candidati a tutela dei dati personali. Il ricorrente ha impugnato tale diniego chiedendo l’ordine di ostensione integrale. In corso di giudizio, il Comune ha dedotto l’improcedibilità per intervenuta ostensione della restante documentazione con nota del 10.4.2025, autorizzata dai controinteressati il 9.4.2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione del ricorrente, che in memoria ha affermato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, pur insistendo sulla condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. La questione giuridica attiene ai poteri del giudice amministrativo a fronte di una dichiarazione di cessazione dell’interesse.
Il Tribunale richiama il principio per cui, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Nel processo amministrativo, si legge, vige il principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione.
La Corte richiama sul punto il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 4033 del 2024, che afferma come la dichiarazione di non avere più interesse provochi la presa d’atto del giudice, non potendo questi procedere di ufficio né sostituirsi al ricorrente. Ne consegue che, a fronte della dichiarazione espressa, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
Quanto alle spese, il Collegio le compensa in ragione della peculiarità della fattispecie e dell’andamento del giudizio, valorizzando la circostanza che l’amministrazione ha trasmesso la restante documentazione in data 10.4.2025, un giorno dopo l’autorizzazione dei controinteressati in data 9.4.2025. La decisione non esamina quindi il merito del dedotto diniego di accesso, né i profili di bilanciamento con la protezione dei dati personali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.