Inammissibile il ricorso straordinario avverso l’ordinanza di rigetto della ricusazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 7100 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza che decide sull’istanza di ricusazione, qualunque sia l’esito del procedimento, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 53, comma secondo, cod. proc. civ.. Pur avendo natura decisoria, essa difetta del carattere della definitività, poiché il suo contenuto è suscettibile di riesame nel corso dello stesso processo: l’eventuale vizio derivante dalla incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell’attività dal medesimo svolta e, quindi, in motivo di gravame avverso la sentenza da lui emessa. Il medesimo principio si applica al capo dell’ordinanza che condanna la parte alla pena pecuniaria di cui all’art. 54, comma terzo, cod. proc. civ., anch’esso non suscettibile di impugnazione immediata in via autonoma. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, secondo comma, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., atteso che il principio di eguaglianza non impone di regolamentare in modo identico differenti tipi di processo.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti del giudice designato per la trattazione dell’appello avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Catania, che aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio sull’impugnazione del decreto di respingimento adottato dal Questore. L’istanza era motivata dalla mancata adozione, da parte del giudice, della richiesta di cancellazione ex art. 89 cod. proc. civ. di espressioni ritenute gravemente offensive contenute negli scritti difensivi della controparte.

Il Tribunale di Catania rigettava l’istanza, condannando l’istante alla rifusione delle spese di lite e irrogando la sanzione pecuniaria di cui all’art. 54, comma terzo, cod. proc. civ. Avverso tale ordinanza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il principio, ribadito dalle Sezioni Unite n. 17636 del 2003 e successive conformi, secondo cui l’ordinanza che decide sull’istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario. La non impugnabilità, ha osservato la Corte, non preclude la tutela del diritto a un giudice imparziale, perché l’eventuale vizio si converte in motivo di nullità della sentenza finale e, quindi, in motivo di gravame, consentendo un controllo posticipato ma effettivo.

La Corte ha inoltre escluso che la condanna alla pena pecuniaria di cui all’art. 54, comma terzo, cod. proc. civ. renda il provvedimento definitivo, potendo tale statuizione essere censurata nel corso del giudizio di merito, in via consequenziale ovvero autonoma rispetto alla richiesta di riesame dell’ordinanza di rigetto.

Quanto ai profili di costituzionalità, la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale n. 78 del 2002, che hanno escluso la violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto il legislatore può regolamentare in modo diverso i diversi tipi di processo, essendo la scelta di non impugnabilità dell’ordinanza di ricusazione non irragionevole.

Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente applicazione della disciplina sul raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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