Beni culturali esteri usucapibili, ma il possesso deve essere non clandestino (Cass. civ. Sez. 2 n. 19278 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il carattere di indisponibilità di un bene mobile appartenente al patrimonio culturale di uno Stato estero non esclude, di per sé, l’usucapione da parte del privato possessore, non essendo tale categoria giuridica direttamente applicabile a ordinamenti stranieri. L’acquisto a titolo originario resta regolato dall’art. 1161 c.c., che richiede il possesso continuato per dieci anni in buona fede o per venti anni in mala fede. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1163 c.c., il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova all’usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata. Il requisito della non clandestinità va riferito all’esercizio pubblico del possesso, visibile a un’apprezzabile e indistinta generalità di soggetti, e non alla sola cerchia familiare o sociale del possessore.

Il Fatto

I fratelli Segre, eredi di Sergio Segre, agivano in giudizio nei confronti degli Stati Uniti Messicani e della Repubblica del Perù per ottenere l’accertamento della proprietà di ventiquattro reperti archeologici pre-colombiani, acquistati dal padre negli anni Settanta e Novanta, o in subordine l’acquisto per usucapione. La Repubblica del Perù chiedeva la restituzione di tredici reperti, sostenendone l’appartenenza al proprio patrimonio culturale e la nullità dei trasferimenti per contrasto con la Convenzione UNESCO e le normative nazionali.

Il Tribunale di Milano, qualificata l’azione come di accertamento, riconosceva la proprietà dei tredici beni agli eredi in forza della regola “possesso vale titolo” di cui all’art. 1153 c.c. La Corte d’Appello di Milano, riqualificata l’azione come di rivendicazione, escludeva l’operatività di tale regola per mancanza di buona fede, ma riconosceva l’acquisto per usucapione ventennale per otto dei tredici reperti, disponendo la restituzione al Perù dei rimanenti cinque. Avverso tale sentenza, la Repubblica del Perù proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo, con cui la ricorrente sosteneva l’inusucapibilità dei beni per la loro natura di patrimonio culturale dello Stato del Perù, richiamando gli artt. 826 e 828 c.c. e gli obblighi internazionali. Il motivo è stato rigettato, in quanto le disposizioni codicistiche sull’indisponibilità attengono a categorie giuridiche proprie dell’ordinamento interno, non necessariamente coincidenti con quelle degli ordinamenti stranieri. La possibilità di usucapire beni di interesse storico-artistico appartenenti a Stati esteri non è esclusa, ma anzi implicitamente ammessa dalle convenzioni internazionali applicabili ratione temporis.

La Corte ha richiamato la Convenzione UNESCO di Parigi del 1970, ratificata dall’Italia con la legge n. 873/1975, e la Convenzione del 1972 sul patrimonio culturale e naturale mondiale, evidenziando che gli acquisti del dante causa degli eredi risalgono al periodo 1975-1996. L’adesione dello Stato italiano a tali convenzioni comporta che, in difetto di prova contraria, siano illecite l’importazione e il trasferimento di beni culturali in contrasto con le disposizioni degli Stati partecipanti. Tuttavia, l’art. 7, lett. b) ii) della Convenzione del 1970, che prevede la restituzione dietro pagamento di un equo indennizzo all’acquirente in buona fede, implica la liceità del trasferimento in capo al privato.

Il secondo, terzo e quarto motivo, scrutinati congiuntamente, sono stati invece accolti. La Corte ha rilevato che la Corte d’Appello, pur avendo escluso l’operatività dell’art. 1153 c.c. per il superamento della presunzione di buona fede, aveva riconosciuto l’usucapione per otto beni basandosi esclusivamente sul decorso del ventennio, senza accertare l’assenza dei vizi del possesso di cui all’art. 1163 c.c. La sentenza impugnata mancava di ogni verifica in merito alla non clandestinità del possesso, tanto più che gli stessi eredi avevano sottolineato la destinazione familiare e non pubblica dei beni.

La Corte ha ribadito che la non clandestinità va riferita all’esercizio pubblico del possesso, visibile a un’apprezzabile e indistinta generalità di soggetti, e non alla sola cerchia di persone che conoscono la situazione di fatto per il proprio particolare rapporto con il possessore. La sentenza è stata conseguentemente cassata in parte qua, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione per l’accertamento di tutti i requisiti del possesso ad usucapionem, restando assorbito il quinto motivo relativo alla decisione nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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