Riduzione della domanda di rimborso in appello e divieto di domanda nuova (Cass. civ. Sez. 5 n. 16482 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di domanda ed eccezione nel processo tributario, le parti conservano la disponibilità dei diritti in contestazione. Ne consegue che la riduzione, da parte del contribuente – attore in senso sostanziale nella controversia di rimborso – dell’importo richiesto in restituzione, anche se operata in sede di appello, configura una rinuncia parziale alla originaria pretesa e non integra l’introduzione di una domanda nuova, vietata dall’art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992. Tale principio si applica specularmente alla riduzione della pretesa da parte dell’Amministrazione finanziaria, già riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità.

Il Fatto

Il contribuente richiedeva il rimborso Irpef per l’anno 2018, invocando la detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute sull’appartamento della moglie. L’Amministrazione finanziaria opponeva un diniego parziale, poi impugnato dal contribuente.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ritenendo la documentazione intestata alla moglie. In appello, il contribuente riduceva la propria richiesta. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, pur riconoscendo la potenziale spettanza del beneficio, rigettava l’impugnativa ritenendo che l’accoglimento per un importo ridotto avrebbe leso il diritto di difesa dell’Ufficio, configurando una domanda nuova.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha scrutinato il primo motivo di ricorso, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente. I giudici di legittimità hanno ritenuto la censura scrutinabile, pur rilevando una commistione formale tra vizi di violazione di legge e di motivazione, ed hanno accolto la doglianza nel merito.

La pronuncia impugnata è stata giudicata apodittica laddove aveva affermato una lesione del diritto di difesa dell’Amministrazione senza indicarne le ragioni. La Corte ha quindi richiamato il principio per cui, nel processo tributario, le parti conservano la disponibilità dei diritti contestati.

Ne deriva che la riduzione della pretesa, sia da parte dell’Ufficio che del contribuente, rappresenta una legittima rinuncia parziale alla domanda, e non una sua modificazione. La Cassazione ha esteso espressamente al contribuente il principio già affermato per l’Amministrazione finanziaria con la pronuncia Cass. sez. V, n. 17454 del 2025 e Cass. n. 29732 del 2020.

La Corte ha pertanto enunciato il principio di diritto, accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, per un nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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