Produzione documentale in appello: applicabile la disciplina previgente se il giudizio è stato introdotto prima del 4.1.2024 (Cass. civ. Sez. 5 n. 16456 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio tributario, la disciplina applicabile alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, se il giudizio sia stato introdotto in primo grado prima del 4 gennaio 2024, rimane quella dettata dall’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 prima della modifica introdotta dall’art. 4 del d.lgs. n. 220 del 2023, per effetto della decisione della Corte costituzionale n. 36 del 2025, anche se il processo risulti pendente in sede di giudizio di legittimità. Ne consegue che è inammissibile la declaratoria di nullità della sentenza che abbia applicato il nuovo limite alla produzione documentale a una controversia introdotta in primo grado in data anteriore al 4 gennaio 2024.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava a una società un’intimazione di pagamento relativa a cartelle esattoriali per Ires e Iva degli anni d’imposta 2008 e 2011. La società impugnava l’atto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, deducendo l’omessa notificazione delle cartelle presupposte; l’ente impositore non si costituiva, e il ricorso veniva accolto. In appello, l’Agenzia produceva la documentazione comprovante l’avvenuta notificazione delle cartelle, ma il giudice di secondo grado la riteneva inammissibile, applicando il nuovo limite alla produzione documentale introdotto dalla riforma del processo tributario. L’Amministrazione finanziaria proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, ricordando che il novellato art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come riformulato dall’art. 1, comma 1, lett. bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, vieta la produzione di nuovi documenti in appello, salvo che il collegio li ritenga indispensabili o che la parte dimostri di non aver potuto proporli per causa ad essa non imputabile. L’art. 4 del medesimo decreto, tuttavia, prevedeva l’applicazione immediata della nuova disciplina anche ai giudizi incardinati dopo il 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del provvedimento.
Siffatta previsione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 36 del 2025, nella parte in cui estendeva il nuovo regime ai giudizi in cui l’appello fosse stato introdotto successivamente al 4 gennaio 2024. La Consulta ha ritenuto la norma lesiva del diritto di difesa della parte che, confidando nella vigenza della precedente disciplina, avesse omesso la produzione documentale in primo grado, riservandosela in appello.
Per effetto di tale declaratoria, ha proseguito la Corte, il nuovo limite alla produzione documentale si applica esclusivamente ai giudizi introdotti in primo grado a far data dal 4 gennaio 2024. Nel caso di specie, il giudizio di primo grado era stato instaurato l’11 luglio 2022, con la conseguenza che doveva trovare applicazione la disciplina previgente, la quale consentiva la produzione di nuovi documenti in sede di appello.
La Corte ha quindi enunciato il principio di diritto sopra riportato e, ritenuto fondato il motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame, regolando tra le parti anche le spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.