Riedizione dell’ammissibilità in gara con supporto della commissione al RUP (TAR Puglia n. 150 del 09.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In esecuzione della sentenza che annulla l’esclusione per difetto di contraddittorio procedimentale, la riedizione della valutazione di ammissibilità dell’offerta spetta al RUP, che può legittimamente avvalersi del supporto tecnico della commissione giudicatrice. Il dictum che impone la rivalutazione “a cura del RUP” non riserva a questi un’attività di valutazione solitaria né esclude l’apporto dell’organo tecnico nella fase di interlocuzione con l’offerente. La lex specialis che elenca distintamente il numero di emocromi con formula ed eritroblasti e il numero di reticolociti non è ambigua e non tollera l’interpretazione che riduce il fabbisogno aggregando le due voci. Il principio del favor partecipationis non consente di sovvertire il dato letterale della legge di gara. La proposta di aggiudicazione riformulata in esecuzione del giudicato è soggetta ad approvazione e il termine per l’approvazione decorre dalla sua nuova formulazione.

Il Fatto

L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari indice una procedura aperta per la fornitura in service di sistemi diagnostici di laboratorio, articolata in lotti. Il lotto di interesse riguarda l’ematologia. Alla gara partecipano quattro operatori; la società poi ricorrente consegue il punteggio più alto ed è dichiarata aggiudicataria, con rinvio al RUP per la verifica dell’anomalia.

In fase di verifica emergono profili di inammissibilità dell’offerta per insufficienza delle confezioni di diluente rispetto ai quantitativi richiesti e per ambiguità del prezzo. Segue l’esclusione e l’aggiudicazione alla seconda graduata. Il primo giudizio si chiude con l’annullamento per violazione delle garanzie partecipative, con indicazione di rieditare la valutazione in contraddittorio. Esperita la nuova istruttoria, l’amministrazione conferma l’esclusione; la società ricorrente impugna nuovamente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio può prescindere dalle eccezioni di inammissibilità, essendo il ricorso infondato nel merito. Il primo motivo lamenta la violazione del giudicato, sostenendo che la riedizione dovesse consistere in una valutazione di congruità riservata al RUP, rimasto secondo la ricorrente su un piano meramente formale. La censura muove da una lettura errata della sentenza n. 100 del 2023, che proprio la rivalutazione dell’ammissibilità dell’offerta ha imposto.

Quanto alla competenza, il precedente conformativonon riserva la riedizione a un’attività solitaria del RUP: la formula “a cura del RUP” non equivale a esclusione dell’apporto tecnico. La complessità delle offerte ha reso opportuno il supporto dell’organo tecnico nella fase di contraddittorio. Il motivo è quindi infondato.

Il secondo motivo investe il merito delle valutazioni. La questione interpretativa riguarda l’Allegato V al disciplinare, che indica un fabbisogno annuale distinto per emocromi con formula ed eritroblasti, da un lato, e reticolociti, dall’altro. La ricorrente ha invece computato un fabbisogno aggregato, riducendo il numero di taniche di diluente necessarie. Il Collegio ribadisce l’interpretazione già accolta in sede cautelare: il testo è un’elencazione e non è possibile leggere la richiesta come se i reticolociti fossero “di cui” agli emocromi.

La possibilità di eseguire la conta reticolocitaria come test isolato è confermata dall’esistenza di una voce specifica nel nomenclatore tariffario nazionale e regionale. La scelta dell’amministrazione non presenta profili di irrazionalità, essendo legata alla gradualità dell’uso delle risorse diagnostiche. L’interpretazione alternativa invocata dalla ricorrente comporterebbe anzi un aumento, non una riduzione, del fabbisogno. Il favor partecipationis non può sovvertire il dato letterale.

Il terzo motivo assume che, decorsi trenta giorni dall’annullamento, la proposta di aggiudicazione in favore della ricorrente dovesse ritenersi approvata. La censura è ictu oculi infondata: in esecuzione del giudicato il termine poteva decorrere solo dopo la riformulazione della proposta all’esito del contraddittorio. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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