Trasporto disabili centri diurni obbligo Asl presa in carico e risarcimento (TAR Puglia n. 151 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella Regione Puglia spetta alla Asl territorialmente competente, e non ai centri diurni socio-educativi e riabilitativi, erogare direttamente il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili, in forza dell’art. 46 della L.R. n. 4/2010. La nota con cui l’Azienda sanitaria, a fronte della diffida del centro, subordina la presa in carico del servizio a una futura e incerta gara o alla costituzione di una società in house, reiterando di fatto l’affidamento al centro a tariffe antieconomiche, ha natura provvedimentale e integra una proroga sine die dell’affidamento in corso. Tale condotta è illegittima per eccesso e sviamento di potere, difetto di istruttoria e motivazione e violazione dei principi di tipicità. La proroga sine die genera un danno risarcibile, pari al costo del servizio debitamente documentato, con interessi legali, e della relativa obbligazione rispondono in solido l’Asl e la Regione.
Il Fatto
La ricorrente gestisce un centro diurno socio-educativo e riabilitativo autorizzato, accreditato e contrattualizzato, destinato a utenti diversamente abili. Per anni l’Asl Bari l’ha onerata di eseguire il servizio di trasporto dei pazienti da e verso la struttura, benché la competenza spettasse all’Azienda per territorio in ragione dell’art. 46 della L.R. n. 4/2010 e del Protocollo d’intesa del 2011 con l’Anci Puglia. Dopo una gara che aveva escluso dall’oggetto proprio il trasporto verso i centri diurni, la ricorrente aveva sottoscritto un contratto annuale, a una tariffa ritenuta antieconomica, quale mera soluzione-ponte.
Alla scadenza, l’Asl non ha assunto il servizio. Il centro ha quindi diffidato l’Azienda a erogarlo, richiamando la sentenza del Cons. Stato Sez. III n. 860 del 7.2.2022. L’Asl ha riscontrato la diffida con la nota prot. n. 64402 del 16.05.2022, subordinando la presa in carico a una futura gara o a una società in house. Contro tale atto il centro ha proposto ricorso, chiedendo l’annullamento e la condanna al risarcimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto disposto l’estromissione dell’Anci Puglia, priva di legittimazione passiva, non prevedendo l’art. 46 della L.R. n. 4/2010 alcuna sua competenza. Ha poi respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione: la domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., avendo a oggetto un pubblico servizio e il sindacato su poteri autoritativi e discrezionali. Il criterio discretivo resta quello della spendita di poteri autoritativi, a prescindere dalla forma dell’atto, come affermato dalle Sezioni Unite n. 28053 del 2018.
Nel merito, il Tribunale ha riconosciuto la natura provvedimentale della nota impugnata. Essa comporta un arresto procedimentale nella presa in carico del servizio e si sostanzia in una proroga sine die dell’affidamento in corso, costringendo la ricorrente a svolgerlo in condizioni antieconomiche, non potendo interrompere un trasporto essenziale per i propri utenti. L’Asl, a distanza di mesi, non ha preso in carico il servizio né ha svolto attività per finanziarlo o affidarlo a terzi.
Il Collegio ha quindi ravvisato i dedotti vizi di illogicità dell’azione amministrativa, violazione del Protocollo d’intesa, eccesso e sviamento di potere, difetto di istruttoria e motivazione e violazione dei principi di tipicità. Ha escluso la rilevanza dell’asserita esclusione del servizio dai LEA: l’art. 46 della L.R. n. 4/2010 resta norma valida ed efficace, come riconosciuto dal Ministero della Salute, non potendo ritenersi abrogata dall’art. 34 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017. Il richiamo alla pronuncia n. 860/2022 conferma l’orientamento favorevole alla domanda.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale l’ha ritenuta ammissibile e fondata. La proroga oltre il termine annuale del contratto genera un danno pari al costo del servizio, da documentare, con interessi legali dalla maturazione al soddisfo. Sussiste anche l’elemento soggettivo, per la grave negligenza imputabile all’Asl e alla Regione, responsabili in solido. Il danno sarà quantificato mediante accordo tra le parti entro 90 giorni; in caso di mancato accordo è nominato commissario ad acta il Prefetto di Bari. Il ricorso è accolto, con compensazione delle spese e trasmissione di copia alla Procura regionale della Corte dei conti.
Nota della Redazione
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