Riedizione del potere e limiti del giudicato amministrativo (TAR Calabria n. 726 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La carenza di istruttoria e di motivazione che ha determinato l’annullamento di un provvedimento amministrativo non elimina il potere dell’amministrazione di rideterminarsi, con esito libero e non necessariamente favorevole al ricorrente. La violazione o elusione del giudicato è configurabile in sede di ottemperanza solo quando dalla pronuncia discenda un obbligo talmente puntuale che la sua esecuzione debba concretarsi in un atto dal contenuto integralmente desumibile dalla decisione. Ove il giudicato imponga un semplice vincolo alla successiva attività amministrativa, gli atti emanati sono soggetti all’ordinario strumento di impugnazione. La riedizione del potere fondata su ulteriori elementi istruttori e su una rivalutazione complessiva della vicenda non integra gli estremi della nullità per elusione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente ha ereditato dalla madre un’abitazione in Lamezia Terme, munita di accessi carrai. Con sentenza n. 1078/2018 il TAR Calabria aveva annullato i provvedimenti con cui il Comune, in autotutela, aveva dichiarato l’inefficacia della SCIA presentata nel 2017 per l’adeguamento dell’accesso carrabile e aveva rigettato l’istanza di regolarizzazione del medesimo passo carraio.
Dopo l’annullamento, l’amministrazione ha riedito il potere, confermando gli esiti della precedente istruttoria con nuovi provvedimenti del 2023. La ricorrente ha impugnato tali atti, deducendo la violazione e l’elusione del giudicato, e ha contestualmente proposto azione di ottemperanza della sentenza n. 1078/2018 e azione avverso il silenzio-rigetto formatosi su due istanze di accesso agli atti. Ottenuta la documentazione, ha proposto motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto l’azione avverso il silenzio. L’ostensione dei documenti richiesti, seguita dalla notificazione dei motivi aggiunti, determina la sopravvenuta carenza d’interesse e quindi l’improcedibilità della domanda.
Sul versante dell’ottemperanza, il Collegio richiama la distinzione tra giudicato che impone un obbligo puntuale e giudicato che pone un semplice vincolo alla successiva attività dell’amministrazione. La sentenza n. 1078/2018 si fondava sulla mancanza di adeguata istruttoria e motivazione circa la dedotta proprietà pubblica dell’area e sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Un simile vizio, osserva il Tribunale, non consuma il potere: l’amministrazione può rideterminarsi anche con esito sfavorevole, una volta colmata l’incertezza sulla proprietà del suolo.
Il Collegio richiama il proprio orientamento (TAR Calabria, sez. II, n. 147 del 2024; TAR Calabria, sez. I, n. 295 del 2022) e la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. IV n. 3223 del 2010; sez. VI del 2011): la violazione o elusione del giudicato ricorre solo se l’esecuzione si traduce in un atto dal contenuto integralmente desumibile dalla pronuncia.
Nel caso concreto, i nuovi provvedimenti, pur fondati su ragioni analoghe, sono l’effetto della valutazione di ulteriori elementi istruttori acquisiti e di una rivalutazione complessiva della vicenda. Manca dunque lo sviamento manifesto diretto ad aggirare il giudicato, che non recava un precetto così puntuale da circoscrivere il potere nei termini auspicati dalla ricorrente. L’azione di ottemperanza va pertanto rigettata.
Il Tribunale dispone quindi, conformemente all’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 2 del 2013, la conversione del rito da camerale a ordinario per lo scrutinio della domanda di annullamento, essendo rispettati i termini di notifica dell’impugnativa. Le spese sono rimesse alla sentenza definitiva.
Nota della Redazione
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