Inammissibile il ricorso per chiarimenti che contesti il dictum della sentenza (TAR Puglia n. 1336 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso previsto dall’art. 112, comma 5, cod. proc. amm. è funzionale a precisare le modalità di ottemperanza del decisum e non può trasformarsi in un’azione di accertamento della legittimità o liceità della futura azione amministrativa, né in un’impugnazione mascherata della pronuncia da eseguire. L’istituto non costituisce pretesto per investire il giudice dell’esecuzione di questioni che trovano concreta risoluzione nel rapporto tra privati e amministrazione. Il giudice dell’ottemperanza non può riformare né integrare la sentenza quando la pretesa è de plano ricavabile dal tenore testuale della stessa. Ne deriva l’inammissibilità della richiesta che, sotto veste di chiarimento, rimetta in discussione la valutazione dei fatti già compiuta dal giudice della cognizione o contesti in via preventiva i provvedimenti futuri dell’amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Puglia l’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Castellaneta, ai sensi dell’art. 378 della legge n. 2248/1865, all. F, aveva ordinato la rimozione di un cancello in ferro ritenuto di ostacolo al pubblico passaggio verso il mare, su area rimasta di proprietà comunale. Il ricorso era stato respinto con sentenza n. 686/2024 del 20.05.2024, confermata in appello dal Cons. Stato n. 5183 del 13.06.2025.
Dopo la pronuncia di primo grado, il Comune aveva diffidato la società a rimuovere una rete metallica, minacciando l’esercizio di poteri autoritativi. La società ha quindi proposto ricorso per chiarimenti ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm., chiedendo di determinare le modalità esecutive della sentenza e lamentando che l’esecuzione avrebbe inciso su una proprietà privata, con pregiudizio per l’attività turistico-ricettiva e la sicurezza degli ospiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce i limiti dell’istituto richiamando l’orientamento secondo cui l’ottemperanza di chiarimenti non può essere usata per sottoporre al giudice dell’esecuzione questioni che trovano risoluzione nel rapporto tra privati e amministrazione, salva la successiva contestazione dell’aderenza al giudicato dei provvedimenti assunti. Viene richiamata la Cass. Sez. Un. n. 21762 del 2021, che ha sottolineato i profili peculiari dell’azione rispetto alle altre forme di ottemperanza, e la Cons. Stato n. 1988 del 2024, secondo cui il rimedio non può divenire accertamento della liceità della futura azione amministrativa né impugnazione mascherata che stravolga il contenuto della pronuncia.
Applicando tali principi, il TAR rileva che la richiesta della società oscilla tra il tentativo di rimettere in discussione i contenuti della sentenza n. 686/2024, lamentata come inficiata da errata valutazione dei fatti, e la contestazione preventiva delle decisioni che l’amministrazione assumerà nel rapporto inter partes. La censura sull’abbaglio dei sensi e sulla riferibilità della particella conferma che l’oggetto reale è il merito della decisione, non le sue modalità esecutive.
Il Collegio osserva inoltre che la sentenza da eseguire è di univoca lettura, essendo pedissequamente confermata in appello: essa impone il ripristino dello stato dei luoghi e il libero accesso alla via del mare, sulla base degli accertamenti della Polizia Locale. Il testo della decisione già indica che la rimozione era stata operata, confermando la correttezza del provvedimento. Ogni ulteriore precisazione richiesta non è quindi ricavabile come necessaria dal decisum, ma costituisce rivalutazione preclusa al giudice dell’ottemperanza.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune, liquidate in euro 2.500,00, e sono compensate verso le altre parti.
Nota della Redazione
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