Riequilibrio della concessione e potere autoritativo del concedente (Cons. Stato n. 9576 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo convenzionale di riequilibrio economico della concessione di servizio pubblico non attribuisce al concessionario un diritto soggettivo di credito alla copertura diretta del disavanzo tra costi e ricavi. Esso presuppone l’approvazione del rendiconto annuale da parte del concedente, cui è rimessa la verifica dell’inerenza e della congruità dei costi, e costituisce espressione di un potere autoritativo dell’ente. Il giudice amministrativo non può accertare il credito azionato in via monitoria quando l’amministrazione non abbia esercitato la discrezionalità tecnica a essa riservata: la consulenza tecnica supplisce al sindacato sull’esercizio del potere, non alla sua mancanza. Il riequilibrio va assicurato in via prioritaria mediante la rideterminazione delle tariffe, secondo un’interpretazione evolutiva della clausola che tenga conto del trasferimento delle competenze tariffarie all’Autorità di regolazione.
Il Fatto
La concessionaria del servizio di fognatura e depurazione di un Comune chiede, con ricorso monitorio, il pagamento di oltre un milione e novecentomila euro a titolo di maggiori costi sostenuti per le annualità 2012-2015, non coperti dai ricavi tariffari. Il giudice ordinario, adito in prima battuta, revoca il decreto ingiuntivo per difetto di giurisdizione, ritenendo che la determinazione del corrispettivo dipenda da valutazioni discrezionali dell’ente.
La società ripropone allora il ricorso davanti al giudice amministrativo, che emette decreto ingiuntivo. Il Comune si oppone eccependo l’insussistenza del credito e la mancata documentazione dei costi. Il TAR Molise accoglie l’opposizione: il credito non è certo, liquido ed esigibile, perché il concedente non è tenuto al rimborso diretto del disavanzo e la concessionaria non ha consentito la previa verifica dei costi. Propone appello la società.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’impugnazione e conferma la decisione di primo grado, sia pure con parziale diversa motivazione. Il Collegio ritiene anzitutto ammissibile l’appello: il requisito di specificità dei motivi, ex art. 101 c.p.a., non impone la contestazione analitica di ogni passaggio argomentativo, essendo sufficiente che l’appellante contrasti le ragioni logico-giuridiche della sentenza. Sul punto richiama la giurisprudenza amministrativa, tra cui Cons. Stato, Sez. V, n. 270 del 2024.
Nel merito, la tesi dell’appellante di un diritto soggettivo al riequilibrio è smentita dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Larino che aveva declinato la giurisdizione: quella pronuncia ha negato la natura di diritto soggettivo del credito, riconoscendo in capo al Comune un potere discrezionale sull’an, sul quantum e sul quomodo dei costi. Il Collegio richiama Cass., Sez. Un., n. 2144 del 2021: nella fase esecutiva della concessione le controversie sul corrispettivo rientrano nella giurisdizione ordinaria, salvo che la pubblica amministrazione eserciti poteri autoritativi tipizzati. Tra questi rientrano gli atti conclusivi del procedimento di riequilibrio, che presuppongono l’approvazione del rendiconto annuale e la verifica delle modalità di sostenimento delle voci di costo previste dalla Convenzione.
Quanto alla lamentata mancata trasmissione documentale, la Corte conferma che la prima nota di rendicontazione non documentava i costi, ma già addebitava il disavanzo al Comune, configurandosi come una messa in mora più che come idonea base di verifica. Il Comune aveva reiteratamente sollecitato una documentazione puntuale. La documentazione prodotta solo in giudizio non può sanare retroattivamente la carenza originaria della condizione costitutiva del credito.
Sul quomodo del riequilibrio, la sentenza corregge il primo giudice laddove aveva richiamato il d.lgs. n. 50/2016 e il d.lgs. n. 201/2022, inapplicabili ratione temporis. Tuttavia, anche in base alla disciplina vigente all’epoca della Convenzione, il riequilibrio doveva avvenire in primis mediante la rideterminazione delle tariffe, che l’art. 13 della legge n. 36/1994 destinava a coprire integralmente i costi di esercizio e di investimento. Dopo il trasferimento delle competenze tariffarie all’ARERA, il Comune avrebbe dovuto farsi promotore dell’adeguamento tariffario presso l’ente di ambito, previa approvazione del rendiconto. Il giudice non può sostituirsi alla valutazione dell’amministrazione, a maggior ragione quando il potere non sia stato ancora esercitato: la consulenza tecnica è ammessa solo a fronte della spendita della discrezionalità tecnica. Il concessionario avrebbe potuto attivare l’azione sul silenzio, ex artt. 31 e 117 c.p.a., ma non il ricorso monitorio. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.