Concordato in appello: ricorso inammissibile per i motivi rinunciati (Cass. pen. Sez. II n. 34874 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza pronunciata in esito al concordato sui motivi di appello, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non è soggetta ai limiti di impugnabilità previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per il patteggiamento, trattandosi di disposizione speciale non estensibile analogicamente. Essa è impugnabile con ricorso per cassazione nei limiti generali dell’art. 606 cod. proc. pen. L’effetto preclusivo non discende da una disciplina speciale, ma dall’ordinario effetto della rinuncia ai motivi, sui quali si forma giudicato sostanziale. È pertanto inammissibile il ricorso che censuri la qualificazione giuridica del fatto oggetto dell’accordo, salvo che per l’irrogazione di una pena illegale.

Il Fatto

La ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ha pronunciato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di impugnazione fatta eccezione per quelli relativi al trattamento sanzionatorio, concordato dalle parti.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la mancanza di congrua motivazione sull’affermazione di responsabilità. Con il secondo lamenta l’omessa motivazione sulla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e sulla configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod. pen.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile. La Corte muove dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, ric. Fazio, che ha superato l’orientamento volto a estendere al concordato in appello i limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La norma è stata introdotta quale disposizione speciale, limitata al rito del patteggiamento, e non può essere estesa analogicamente ad altri istituti, in virtù del principio di tassatività che governa i mezzi e i motivi di impugnazione.

Diversamente dal patteggiamento, il concordato in appello non costituisce rito speciale, ma si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado, senza introdurre preclusioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla rinuncia ai motivi. Sotto il profilo dell’impugnabilità non sussistono differenze tra la sentenza ordinaria di appello e quella resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.

L’unico riferimento normativo specificamente rivolto a tale sentenza è l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che non incide sui presupposti di ammissibilità del ricorso, limitandosi a prevedere che l’inammissibilità possa essere dichiarata con procedimento de plano, per ragioni di economia processuale.

I limiti all’impugnazione non discendono dunque da una disciplina speciale, bensì dall’ordinario effetto preclusivo della rinuncia ai motivi: su ciò che ne è oggetto si forma giudicato sostanziale, che impedisce la riproposizione della censura nel grado successivo. I confini del ricorso restano altrimenti quelli generali dell’art. 606 cod. proc. pen.

La Corte richiama il principio, già affermato da Sez. IV n. 52803 del 14.09.2018 e ribadito dalla sentenza Fazio, secondo cui, una volta rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Quanto alla censura sulla qualificazione giuridica, richiama Sez. VI n. 41254 del 04.07.2019: l’accordo sui punti concordati implica rinuncia a dedurre ogni diversa doglianza, anche rilevabile d’ufficio, con la sola eccezione dell’irrogazione di una pena illegale.

Nel caso concreto la ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi, fatta eccezione per quello sul trattamento sanzionatorio, da lei stessa concordato e accolto in appello. Ne segue l’inammissibilità, con condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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