Sequestro preventivo: ricorso ammissibile solo per motivazione apparente (Cass. pen. Sez. III n. 3742 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito esclusivamente per violazione di legge ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. Tale vizio ricomprende gli errores in iudicando e in procedendo, nonché quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Il ricorso è pertanto ammissibile quando la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente, mentre resta esclusa ogni censura che si risolva nella prospettazione di una diversa valutazione del merito.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari di Napoli disponeva il sequestro preventivo di opere realizzate in un fondo di natura agricola, contestando all’indagato la realizzazione di interventi in difformità alle C.I.L.A. presentate e in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, per la ricaduta dell’area in zona sottoposta a tutela paesaggistica e a protezione integrale del P.T.P. per l’isola di Ischia. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, convalidava il provvedimento ablatorio.

Avverso tale ordinanza l’indagato, in proprio e quale rappresentante della società titolare dell’attività, proponeva ricorso per cassazione, deducendo un vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla qualificazione del fondo come agricolo e alla ritenuta continuazione tra le opere pregresse e quelle più recenti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal perimetro del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali. Il ricorso è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., e tale vizio comprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Il Collegio richiama sul punto le precedenti pronunce delle Sezioni Unite n. 25932 del 29.05.2008 e della Sez. II n. 18952 del 14.03.2017, precisando che il ricorso contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi necessari a rendere comprensibile la vicenda.

Nel caso concreto, il Tribunale del riesame ha considerato ampiamente gli elementi allegati dalla difesa e valutato in modo compiuto le fattispecie contestate in relazione ai presupposti legittimanti la misura. Ha descritto la natura degli interventi realizzati nel tempo, sottolineando il mutamento di destinazione d’uso non assentito, e ha illustrato le ragioni per le quali le opere sottoposte a vincolo sarebbero dipendenti da quelle più risalenti, evidenziando il rapporto di connessione funzionale tra le prime e le seconde.

Tale apparato argomentativo esclude il dedotto vizio sotto il profilo dell’omessa motivazione. La Corte rileva che, ad onta del vizio formalmente denunciato, le censure difensive si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della condotta, non ammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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