Riesame cautelare, sindacato di legittimità e rivalutazione delle emergenze indiziarie (Cass. pen. Sez. II n. 34661 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulla misura cautelare non consente di rivalutare la capacità dimostrativa degli elementi indiziari già esaminati dal Tribunale del riesame. Il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o di vizio di motivazione, si risolva nella richiesta di una diversa lettura delle emergenze indiziarie è inammissibile per la sua natura di merito. La motivazione del giudice della cautela è censurabile solo se non dia conto degli elementi acquisiti o se la ricostruzione dei fatti sia illogica; non se il ricorrente ne proponga una alternativa. Nel valutare le esigenze cautelari, la gravità delle condotte e le loro modalità di realizzazione assumono rilievo predittivo del pericolo di reiterazione, anche a fronte dell’incensuratezza dell’indagato.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di L’Aquila accoglieva l’appello del pubblico ministero e applicava al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere, riconoscendo i gravi indizi di colpevolezza non soltanto dei reati di lesioni e di resistenza — per i quali il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto gli arresti domiciliari con controllo elettronico — ma anche del reato di rapina impropria, i cui gravi indizi il primo giudice aveva escluso.

Si contestava al ricorrente di avere trafugato un’autovettura di lusso e di averla condotta in un’altra regione, dove, sorpreso dalle forze dell’ordine, si dava a una fuga terminata con un sinistro che coinvolgeva l’autovettura e due vetture, tra cui quella delle forze dell’ordine. Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sulla adeguatezza della misura.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza della rapina impropria, sostenendo la verosimiglianza della tesi dell’indagato, che aveva dichiarato di avere ricevuto l’autovettura provento di furto con il mandato di trasportarla dietro compenso, e la compatibilità del lasso temporale tra il furto e il rinvenimento con la versione difensiva. La condotta, si deduceva, avrebbe potuto essere inquadrata al più come ricettazione, non emergendo elementi dell’elemento soggettivo della rapina.

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché si risolveva nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova. Il Tribunale del riesame li aveva analizzati accuratamente, rilevando che il ricorrente aveva rifiutato di fornire i nominativi di coloro che lo avrebbero incaricato del trasporto e indicazioni sulla dinamica dell’impossessamento. Da ciò il giudice aveva tratto il giudizio di insufficienza degli indizi di ricettazione e di piena sussistenza di quelli di rapina impropria.

Analoga sorte ha avuto il secondo motivo, con cui si sosteneva che la fuga si era conclusa con un sinistro causato non dall’indagato, ma dallo speronamento dell’auto delle forze dell’ordine. Anche questa doglianza, osserva la Corte, chiede una rivalutazione del materiale probatorio: il Tribunale aveva accertato che il ricorrente, a bordo del veicolo, non aveva esitato a darsi alla fuga ad altissima velocità invadendo la corsia opposta e collidendo frontalmente con una pattuglia, mentre la diversa dinamica indicata nel ricorso non aveva trovato conferma negli elementi raccolti.

Manifestamente infondato è stato, infine, il terzo motivo, che lamentava la mancata considerazione dell’incensuratezza e della giovane età dell’indagato nella valutazione dell’adeguatezza della massima misura custodiale. Il Tribunale aveva offerto un’accurata motivazione sulle esigenze cautelari, valorizzando la gravità delle condotte e, in particolare, il fatto che l’impossessamento dell’autoveicolo di lusso fosse stato effettuato in trasferta e con modalità professionali, elementi ritenuti predittivi del pericolo di reiterazione. L’unica misura adeguata era dunque la custodia in carcere, non garantendo presidi meno afflittivi il contenimento del pericolo.

All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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