Nomina del difensore di fiducia e presunzione di conoscenza del processo (Cass. pen. Sez. II n. 34660 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nomina di un difensore di fiducia costituisce indice presuntivo di effettiva conoscenza della pendenza del processo e legittima la celebrazione del giudizio in assenza, ai sensi dell’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. Si tratta, tuttavia, di presunzione relativa, superabile mediante l’allegazione di elementi che dimostrino in modo chiaro e persuasivo che l’imputato, nonostante la nomina, ignorava la celebrazione del processo e che tale ignoranza non dipende da colpevole disinteresse. Grava sull’imputato un onere di allegazione — distinto dall’onere della prova — consistente nell’offrire un principio di prova su circostanze di fatto verificabili processualmente. La nomina fiduciaria, a differenza di quella d’ufficio, presuppone un rapporto di reale conoscenza e collaborazione tra assistito e difensore, ragionevolmente incompatibile con l’asserita ignoranza del procedimento.
Il Fatto
La Corte d’appello aveva rigettato l’istanza di rescissione del giudicato proposta dal condannato avverso la sentenza emessa dal Tribunale, divenuta definitiva, in ordine al reato di ricettazione. Il giudice dell’istanza aveva rilevato che il ricorrente era a conoscenza del processo, avendo nominato un difensore di fiducia che aveva partecipato a parte dell’istruttoria dibattimentale.
Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che l’imputato aveva eletto domicilio nel corso delle indagini, era stato dichiarato assente e non aveva mai preso parte al processo; che, poco dopo l’apertura del dibattimento, il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato senza comunicarlo all’assistito; che il difensore d’ufficio nominato non aveva instaurato alcun rapporto con lui; che il fiduciario, dopo la rinuncia, si era cancellato dall’albo professionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile e riafferma un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, richiamando Sez. 3 n. 14577 del 2022 e Sez. 6 n. 46795 del 2023: la nomina di un difensore di fiducia è elemento che, ai sensi dell’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., indica — sia pure in via presuntiva — che chi effettua la nomina ha conoscenza della pendenza del processo, salva l’allegazione di persuasivi elementi contrari.
L’investitura di un legale di fiducia manifesta, secondo la Corte, sia la consapevolezza della pendenza del procedimento sia la volontà di prendervi parte attraverso l’assistenza tecnica scelta. La nomina fiduciaria, a differenza di quella d’ufficio, presuppone un rapporto di reale conoscenza e collaborazione tra assistito e difensore, ragionevolmente incompatibile con l’asserita ignoranza del processo.
Tale presunzione è però di natura relativa: può essere vinta dall’allegazione di elementi di segno contrario che indichino con chiarezza e persuasività che chi ha nominato ignorava la progressione del procedimento. Sul punto la Corte richiama Sez. 5 n. 7428 del 2024, chiarendo che grava sull’imputato un onere di allegazione che, pur non coincidendo con l’onere probatorio, consenta di offrire un principio di prova idoneo a illustrare circostanze di fatto verificabili, utili a rendere credibile l’ignoranza incolpevole.
Nel caso concreto, la rinuncia del difensore di fiducia è intervenuta dopo l’apertura del dibattimento, avviato legittimamente in assenza e a seguito della regolarità delle notifiche del decreto di citazione a giudizio. La conoscenza dell’avvio del procedimento ha generato in capo al ricorrente un onere di diligenza non rispettato, per il colpevole disinteresse verso l’andamento del processo.
Non incidono su tali valutazioni né la mancata comunicazione della rinuncia all’assistito, né la cancellazione del difensore dall’albo: si tratta di eventi che non dimostrano l’ignoranza del processo, ma, piuttosto, il colpevole disinteresse del ricorrente. All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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