Liberazione condizionale del collaboratore di giustizia e valutazione complessiva del ravvedimento (Cass. pen. Sez. I n. 34655 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La liberazione condizionale del condannato che abbia prestato collaborazione di giustizia, disciplinata dall’art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, convertito con modificazioni dalla l. n. 82 del 1991, è bensì più agevole quanto ai limiti di pena, espressamente derogati dal comma 4, ma resta subordinata all’accertamento del sicuro ravvedimento e all’assenza di elementi indicativi di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Il giudizio sul ravvedimento non può fondarsi sulla sola buona condotta, né può attribuirsi rilievo determinante e preclusivo alla sola assenza di iniziative risarcitorie verso le vittime. Il tribunale di sorveglianza deve procedere a una valutazione complessiva degli indici sintomatici indicati dalla norma e dalla giurisprudenza di legittimità, confrontandosi con il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, che, pur non vincolante, non può essere apoditticamente tralasciato. La motivazione che si limiti alla gravità dei reati e all’assenza di condotte riparatorie è incongrua e incompleta.

Il Fatto

Il condannato, sottoposto a programma di protezione, sta espiando una pena di diciannove anni, due mesi e un giorno di reclusione per reati in materia di stupefacenti e associazione finalizzata, con fine pena previsto nel 2034. In regime di detenzione domiciliare dal 2020, ha chiesto la liberazione condizionale ai sensi degli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies, comma 4, l. n. 82 del 1991, allegando la rescissione di ogni collegamento con la criminalità organizzata, la costante condotta priva di rilievi e un percorso trattamentale positivo.

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza del 9 maggio 2025, ha rigettato l’istanza pur prendendo atto del parere favorevole della D.D.A. e delle positive informative della Polizia di Stato, rilevando che il ravvedimento non poteva ritenersi compiutamente avvenuto e che mancava una progressione trattamentale ulteriore rispetto alla mera buona condotta. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’interessato.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondato l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il tribunale fatto riferimento a criteri di valutazione erronei, limitandosi alle previsioni dell’art. 176 cod. pen. senza considerare la disciplina speciale dell’art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991 dettata per i collaboratori di giustizia.

Il presupposto della liberazione condizionale è il sicuro ravvedimento, da valutarsi secondo la condotta complessiva serbata dal condannato durante l’esecuzione, quale esito di una revisione critica della vita antecedente. La buona condotta ordinaria, necessaria per fruire dei benefici penitenziari, non basta: occorrono comportamenti positivi da cui desumere l’abbandono delle scelte criminali, tra i quali assume significato la volontà di eliminare o attenuare le conseguenze dannose del reato. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 19818 del 2021 (Vallanzasca), Sez. I n. 45042 del 2014 (Minichini), Sez. I n. 12782 del 2021, Sez. V n. 11331 del 2020 (Cesarano) e Sez. I n. 486 del 2016 (Caruso).

Sul piano dell’art. 16-nonies, la Corte ribadisce che la concessione è più agevole quanto ai limiti di pena, ma non si estende ai presupposti dell’emenda e della rieducazione: la condotta collaborativa, anche se indicativa di revisione critica, non può essere valutata da sola, ma va posta in relazione ad altri parametri, non ultima la gravità dei reati. Richiama le conclusioni di Sez. I n. 32865 del 2025 (Raimo), secondo cui diversamente si perverrebbe all’aberrante conclusione di rendere il beneficio obbligatorio per il soggetto sottoposto a programma di protezione.

Quanto al parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, la Corte conferma che il tribunale, pur libero nel giudizio, non può apoditticamente tralasciarne le argomentazioni: esso è reso dall’autorità chiamata a valutare l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata (Sez. I n. 32865 del 2025 (Raimo), Sez. I n. 40823 del 2013 (Lombardi)).

Nel caso di specie il tribunale non si è confrontato con le valutazioni favorevoli del procuratore nazionale né con le informative di polizia sulla regolare condotta in detenzione domiciliare, attribuendo rilievo ostativo alla gravità dei reati e all’assenza di condotte riparatorie. La motivazione, perciò, è incongrua e incompleta, non tenendo conto degli indici sintomatici indicati dalla Corte (Sez. I n. 32865 del 2025 (Raimo), Sez. I n. 17831 del 2021 (Celona), Sez. I n. 19854 del 2020 (Licata)). L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *