Riparazione per ingiusta detenzione: reticenza non tutelata dal diritto al silenzio (Cass. pen. Sez. III n. 525 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al silenzio tutelato dall’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., come integrato dall’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 188 del 2021, copre esclusivamente l’esercizio della facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, di cui all’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.. Non è quindi ostativa alla riparazione per l’ingiusta detenzione la condotta dell’indagato che, avendo accettato di rispondere in sede di interrogatorio, abbia poi sottaciuto circostanze a lui note e idonee a scagionarlo. Tale condotta, non qualificabile come mendacio per difetto dell’artificio o della falsità che vi è intrinseca, integra però una colpa grave idonea a incidere causalmente sull’applicazione e sulla protrazione della custodia cautelare, in violazione del dovere di buona fede e solidarietà cui i cittadini sono tenuti.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, in sede di rinvio, accoglieva l’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione proposta nell’interesse di un soggetto rimasto sottoposto a custodia cautelare per quasi tre anni e tre mesi nell’ambito di un procedimento per rapina. Liquidava così un indennizzo di oltre centoquarantamila euro, oltre interessi, con condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze alle spese.

Avverso tale ordinanza il Ministero proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 314 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si censurava l’esclusione della colpa grave, per aver la Corte territoriale ravvisato un mero silenzio iniziale e non il mendacio già prospettato dal giudice di legittimità, così disattendendo la portata applicativa del silenzio dopo la novella del 2021.

La Motivazione della Corte

La Terza sezione accoglie il ricorso e muove da un rilievo preliminare di ordine processuale. La Corte d’appello, nel ricostruire i fatti, collocava la rivelazione dell’alibi — la presenza in Firenze per far visita al fratello ricoverato, raggiunto con l’autobus n. 14 — al momento delle dichiarazioni spontanee rese in sede di interrogatorio di garanzia. La lettura del verbale smentisce però tale collocazione: si configura quindi un evidente travisamento probatorio, rilevabile dalla semplice lettura dell’atto.

Escluso il travisamento, il Collegio esclude altresì che ricorra il mendacio. La nozione presuppone una componente di artificio o falsità che, nella specie, non è ravvisabile. Ciò non significa però che la condotta dell’indagato sia neutra: essa non è meramente silente e non è dunque sottratta a valutazione negativa.

Il punto centrale è l’interpretazione dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. dopo la modifica del 2021. La previsione che richiama l’esercizio della facoltà di cui all’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen. va riferita alla sola facoltà di non rispondere ad alcuna domanda. La non incidenza sul diritto alla riparazione riguarda quindi unicamente il silenzio formalizzato. Non copre invece il silenzio “inespresso”, ricavabile da risposte incomplete: chi rinuncia a quella facoltà e risponde accetta le conseguenze del proprio comportamento.

Operata questa lettura, la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale. La Corte cost. n. 426 del 3 dicembre 1993 ha affermato il dovere inderogabile di buona fede e solidarietà cui i cittadini sono tenuti e ha respinto l’eccezione di incostituzionalità sul dolo e sulla colpa grave, che ricorre quando l’inquisito mostri ingiustificata e macroscopica trascuratezza nel rappresentare all’autorità fatti o circostanze atti a scagionarlo. Nello stesso senso depone l’art. 3, protocollo 7, CEDU, richiamato nella parte in cui subordina l’indennizzo alla mancata rivelazione in tempo utile di fatti noti all’indagato, nonché il precedente di Sez. IV n. 35689 del 09/07/2009.

Su questa base la Corte enuncia il principio di diritto: è gravemente colposo il comportamento di chi, conoscendo circostanze rilevanti per la cessazione o l’attenuazione del quadro cautelare, ometta di porle a disposizione dell’autorità inquirente per una ingiustificata e macroscopica trascuratezza. Nel caso concreto l’alibi è stato rivelato solo in appello, a oltre tre anni dal fatto, e la condotta ha inciso in termini concausali sulla custodia. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, per un nuovo esame conforme al principio di diritto, con liquidazione delle spese in favore dell’Avvocatura dello Stato.

Nota della Redazione

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