Alibi e attendibilità della persona offesa sono questioni di fatto (Cass. pen. Sez. II n. 27341 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misura cautelare personale, il tribunale del riesame che procede in sede di rinvio è tenuto a confrontarsi con i rilievi difensivi che la sentenza rescindente ha individuato come pretermessi, colmando il vizio di motivazione e non limitandosi a riproporre le argomentazioni già censurate. L’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo manifeste contraddizioni o ricorso a mere congetture; le sue dichiarazioni, ritenute attendibili, possono da sole sostenere l’affermazione di responsabilità, non applicandosi le regole dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. e dovendo la verifica della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto essere più penetrante e rigoroso. La valutazione dell’alibi e della credibilità dei testimoni della difesa, non terzi, costituisce accertamento di merito, insindacabile quando la motivazione sia logica, congrua ed esaustiva. In fase cautelare occorre verificare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari applica a un indagato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso in tentata estorsione aggravata dall’art. 416-bis.1 cod. pen. e per lesioni in danno della persona offesa. Investito del riesame, il tribunale annulla l’ordinanza genetica per carenza di gravità indiziaria. La Cassazione, su ricorso del pubblico ministero, annulla con rinvio.
In sede di rinvio il tribunale conferma l’ordinanza genetica e ripristina la misura. La Cassazione, su ricorso della difesa, annulla di nuovo e ritrasmette gli atti. Il tribunale, con l’ordinanza del 19.03.2025, conferma ancora l’impugnata ordinanza. La difesa ricorre per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, lettere b) ed e), cod. proc. pen., la pedissequa riproposizione delle argomentazioni già censurate e il mancato esame dell’alibi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Corte ricostruisce il contenuto della sentenza rescindente, che aveva stigmatizzato un “salto logico giuridico” del giudice del rinvio, il quale aveva ricostruito il fatto senza affrontare i rilievi difensivi sull’attendibilità della persona offesa e sull’alibi corroborato dalle indagini difensive e dalla consulenza informatica.
La motivazione del tribunale, secondo la Corte, ha colmato i denunciati vizi. In punto di diritto, l’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, non censurabile in legittimità, salvo manifeste contraddizioni, mere congetture o pretese regole generali prive di plausibilità (Sez. IV n. 10153 dell’11.02.2020). Le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili, possono da sole sostenere l’affermazione di responsabilità, non applicandosi l’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., con verifica della credibilità più penetrante e rigorosa (Sez. Un. n. 41461 del 19.07.2012, Bell’Arte). Tali principi valgono a maggior ragione in fase cautelare, dove si accerta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
Nel caso concreto il tribunale ha valorizzato la precisione e la circostanza delle dichiarazioni della persona offesa, il riconoscimento fotografico reiterato dopo circa un anno, l’intercettazione telematica che ha registrato in diretta il pestaggio, la conversazione telefonica immediatamente successiva e la documentazione medica compatibile con la dinamica narrata. Quanto all’alibi, la Corte rileva che i giudici del riesame hanno approfondito il tema e sono pervenuti a conclusioni logiche: le testimonianze della compagna e dell’amico poco credibili; la tempistica dei messaggi, interrotti alle 17.15 e ripresi alle 17.41, compatibile con gli orari dell’aggressione (iniziata alle 17.38 e terminata alle 17.40); la consulenza informatica inconferente, attestando solo l’assenza di connessione dati al momento dell’analisi, circa dieci mesi dopo il fatto.
La Corte precisa che la credibilità dei testi della difesa è stata esclusa con valutazione logica ed esaustiva, sia per il contrasto con gli elementi indiziari, sia perché si tratta di testimoni non terzi, essendo compagna e amico del ricorrente, con una conversazione dal contenuto non in linea con le finalità dichiarate. Le censure difensive, conclude la Corte, sollecitano una non consentita nuova valutazione delle risultanze acquisite (Sez. IV n. 20245 del 28.04.2006, Francia). L’ordinanza ha infine adeguatamente motivato i gravi indizi, l’aggravante del “metodo mafioso”, per la quale è sufficiente che violenza o minaccia richiamino la forza intimidatrice del vincolo associativo (Sez. II n. 16053 del 25.03.2015), e la sussistenza delle esigenze cautelari, richiamata la presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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