La rivalutazione del concorso di colpa in appello non determina l’assoluzione dell’imputato (Cass. pen. Sez. 4 n. 16358 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico. Il vizio di illogicità della motivazione si sostanzia nell’incompatibilità tra l’informazione posta alla base del provvedimento impugnato e quella esistente negli atti processuali, mentre la contraddittorietà di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deve essere interna alla sentenza impugnata ed è esclusa in caso di difforme valutazione di uno stesso fatto da parte dei due gradi di merito. La rivalutazione in appello della dinamica del sinistro e l’attribuzione di profili di colpa a carico della persona offesa non impongono l’assoluzione dell’imputato, se il giudice conferma la sussistenza della colpa specifica a suo carico.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali di cui all’art. 589-bis, commi 1, 7 e 8, cod. pen., per aver contribuito a causare un sinistro nel quale una persona era deceduta e tre erano rimaste ferite. La Corte d’appello, riformando la sentenza, aveva rideterminato la pena, riconoscendo l’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589-bis cod. pen. ed escludendo l’ipotesi di cui al comma ottavo, in ragione della ravvisata condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omessa pronuncia sulla richiesta assolutoria e il vizio di illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo profilo di doglianza manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale analiticamente esaminato il motivo di appello concernente la ricostruzione della dinamica del sinistro e quello relativo alla richiesta di assoluzione, concludendo per il riconoscimento dell’attenuante ma non per un giudizio di proscioglimento.
Quanto al secondo profilo, la Corte ha rammentato che il difetto di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti della sentenza, la quale costituisce un tutto coerente ed organico. Il vizio di illogicità manifesta ricorre solo in presenza di un concorso dialetticamente irrisolto di proposizioni inconciliabili, mentre la contraddittorietà deve essere interna alla sentenza impugnata e non può derivare dalla difforme valutazione dello stesso fatto operata dai giudici dei due gradi di merito.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha aderito alle conclusioni del consulente del pubblico ministero, evidenziando come la manovra di emergenza del conducente dell’altro veicolo non fosse esente da colpa, ma ha comunque esplicitamente confermato i profili di colpa specifica a carico dell’imputato, individuati nella violazione degli artt. 140, comma 1, 141, commi 1, 2 e 3, 142, comma 2, e 143, comma 1, C.d.s.
La Corte ha quindi escluso che la sentenza impugnata fosse incorsa nei vizi dedotti, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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