Servizio rifiuti e danni da incendio dei cassonetti tra giurisdizione e decadenza (Cons. Stato n. 4858 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi conserva rilievo sul piano delle regole processuali, segnatamente per i termini di proposizione della domanda risarcitoria. La domanda con cui il privato lamenta il mancato esercizio dei poteri di vigilanza e controllo dell’amministrazione sul concessionario di un pubblico servizio fa valere la lesione di un interesse legittimo ed è soggetta al termine decadenziale di 120 giorni di cui all’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato. Resta invece devoluta al giudice ordinario la domanda risarcitoria che si fondi su un comportamento meramente materiale del gestore del servizio, riconducibile alla posizione di garanzia del custode, senza spendita di poteri pubblicistici.

Il Fatto

La proprietaria di un chiosco adibito a rivendita di giornali conveniva in giudizio davanti al TAR Lazio il Comune e la società concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla struttura a causa di un incendio sviluppatosi nei cassonetti collocati a ridosso dell’edicola. La ricorrente esponeva di aver segnalato più volte, anche con diffida formale, il pericolo derivante da quella collocazione e di aver indotto il Comune a sollecitare il gestore allo spostamento dei contenitori, senza esito.

Il TAR dichiarava irricevibile per tardività la domanda proposta contro il Comune e inammissibile per difetto di giurisdizione quella avanzata contro la società. Proponeva appello la proprietaria, contestando sia la qualificazione della propria posizione come interesse legittimo sia l’esclusione della giurisdizione amministrativa sulla domanda rivolta al concessionario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che, pur non rilevando ai fini del riparto, la distinzione tra diritti e interessi conserva importanza per i termini per ricorrere e per quelli dell’azione risarcitoria: 120 giorni per la lesione dell’interesse legittimo, prescrizione quinquennale per il diritto soggettivo. Richiamando le Sezioni Unite n. 23908 del 2020 e n. 416 del 2020, il Consiglio ribadisce che rileva il petitum sostanziale e la causa petendi, non la prospettazione della parte. Sulla scorta delle Sezioni Unite n. 23436 del 2022 e n. 5668 del 2023, la giurisdizione amministrativa sussiste quando si contesti l’omesso esercizio di un potere discrezionale; spetta al giudice ordinario la domanda per danni da comportamenti colposi non tradottisi in atti autoritativi.

Applicando tali criteri, la Corte qualifica come interesse legittimo la posizione fatta valere contro il Comune. L’appellante aveva contestato la complessiva gestione del ciclo dei rifiuti sotto il profilo del mancato esercizio del potere di vigilanza e controllo sul corretto svolgimento del servizio e sulla collocazione dei contenitori, richiamando anche Sezioni Unite n. 20824 del 2021. La domanda era dunque soggetta al termine di 120 giorni decorrente dal 23 luglio 2015, data dell’incendio, e la relativa irricevibilità è confermata.

Quanto alla società, il Collegio richiama Cass. Sez. Un. n. 11142 del 2017: la domanda che si dolga della pericolosità o delle modalità tecniche di esercizio del ciclo dei rifiuti, risolvendosi le condotte contestate nella materiale estrinsecazione di un’ordinaria attività di impresa, appartiene al giudice ordinario. Nella specie l’attività fonte del danno integra un comportamento meramente materiale e nessuna spendita di poteri pubblicistici viene in rilievo.

Non vale il richiamo all’art. 133, comma 1, lett. p), cod. proc. amm.: la Corte costituzionale, sin dalle sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, ha chiarito che la giurisdizione esclusiva richiede che l’amministrazione agisca come autorità, anche mediante comportamenti purché espressivi di un potere pubblico. L’appello è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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