Errore revocatorio e contrasto di giudicati: i limiti della revocazione (Cons. Stato n. 4850 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106 cod. proc. amm., deve consistere in una svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, oggettivamente e immediatamente rilevabile, e non può vertere su un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. L’errore non è configurabile quando riguarda l’attività di interpretazione e di valutazione del contenuto degli atti, né quando la decisione trovi fondamento in autonome rationes decidendi rispetto alle quali non sia contestata alcuna svista percettiva. Il requisito della decisività deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall’esigenza di stabilità del giudicato. Il contrasto di giudicati presuppone l’identità del thema deciso e non la diversità degli oggetti delle pronunce.

Il Fatto

La società ricorrente e il suo amministratore hanno proposto revocazione avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato, nel 2024, aveva respinto l’appello contro la pronuncia del TAR Piemonte. Quest’ultima aveva dichiarato in parte inammissibile e per il resto improcedibile il ricorso diretto all’annullamento della delibera consiliare di approvazione della variante al PRGC, nella parte in cui assegnava all’area contigua allo stabilimento industriale la destinazione residenziale satura.

I ricorrenti hanno dedotto due errori di fatto e un contrasto di giudicati. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per assenza dei presupposti del mezzo di impugnazione. Le criticità esposte costituiscono, per il Consiglio di Stato, una mera riproposizione di censure già esposte e vagliate nei precedenti gradi di giudizio.

La sentenza individua analiticamente i requisiti dell’errore revocatorio: deve trattarsi di una svista sulla percezione delle risultanze materiali, decisiva, non relativa a un punto controverso, connotata da evidenza e obiettività, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche. L’errore non può consistere in un vizio di assunzione o nella scelta del criterio di valutazione del fatto.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa e la pronuncia della Cass., Sez. III, n. 4678 del 2022, la decisione ribadisce che la decisività non sussiste quando il provvedimento impugnato trovi fondamento in ulteriori e autonome rationes decidendi non investite da alcun errore percettivo. Nella specie le circostanze dedotte non erano determinanti, stante l’inammissibilità e l’improcedibilità delle censure di merito, e costituivano punti controversi sui quali la sentenza aveva espressamente deciso.

Il Consiglio di Stato esclude poi che l’errore possa riguardare l’interpretazione e la valutazione degli atti, poiché in tal caso si tratterebbe di un errore di giudizio non censurabile in revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un tertium genus di impugnazione non previsto dall’ordinamento. Tale qualificazione è applicata al dato della destinazione urbanistica dell’area e alle circostanze di sottoscrizione della scrittura privata.

Quanto al preteso contrasto di giudicati, la Corte lo ritiene non pertinente: la pronuncia richiamata riguarda l’agibilità degli immobili, non la legittimità delle DIA dei confinanti, ormai coperte da statuizione irretrattabile. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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