Revoca della concessione di posteggio per irregolarità tributarie e poteri vincolati (TAR Lombardia n. 1443 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale adottato nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 15 ter d.l. 34/2019 può subordinare il rilascio, il rinnovo e la permanenza in esercizio di licenze, autorizzazioni e concessioni commerciali alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali. La revoca del titolo concessorio per irregolarità tributarie superiori a euro 300,00 costituisce esercizio di un potere vincolato, non di un potere discrezionale. Ne deriva che l’amministrazione non è tenuta a illustrare l’interesse pubblico sotteso alla decisione né a contemperarlo con l’affidamento del concessionario, che non può qualificarsi legittimo quando il ritiro del titolo scaturisce dall’inadempimento di obbligazioni tributarie. La disparità di trattamento è configurabile solo rispetto ai tratti discrezionali del potere amministrativo e non dinanzi a poteri vincolati. Le linee guida ministeriali e regionali di attuazione dell’art. 181, co. 4 bis, d.l. 34/2020 non escludono l’applicazione della normativa regolamentare tributaria, che ha autonoma base giuridica.

Il Fatto

La ricorrente era titolare di un’autorizzazione per il commercio su posteggi mercatali e della connessa concessione per l’uso del posteggio nel mercato comunale, per la vendita di generi non alimentari. Il Comune, nell’ambito della procedura di rinnovo generalizzato delle concessioni avviata in applicazione dell’art. 181, co. 4 bis, d.l. 34/2020 e dei conseguenti atti ministeriali e regionali, ha attivato i controlli sulla posizione fiscale dei concessionari.

Dai controlli è emersa un’esposizione debitoria per TOSAP e TARI pari a euro 1.555,00. Dopo una comunicazione di avvio del procedimento e un successivo invito alla regolarizzazione, il Comune ha revocato i titoli abilitativi. La ricorrente ha impugnato la revoca deducendo la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria, la violazione delle linee guida ministeriali e regionali, l’assenza di base giuridica del potere di revoca e la disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutte le doglianze, esaminandole congiuntamente perché interconnesse. Muove dalla premessa che la previsione legislativa di rinnovo dodicennale delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 si pone in contrasto con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, sottraendo l’attribuzione di diritti di esclusiva su risorse scarse alle procedure di evidenza pubblica, come già rilevato da Cons. Stato, Sez. VII, n. 9124 del 2023 e da T.A.R. Milano, Sez. V, n. 130 del 2024. Tuttavia, tale questione non assume rilievo decisionale, perché oggetto del giudizio non è la legittimità della procedura di rinnovo ma la revoca fondata sull’esposizione debitoria.

La revoca impugnata trova autonoma base giuridica nel regolamento comunale adottato con deliberazione consiliare n. 62/2019, nell’esercizio della facoltà prevista dall’art. 15 ter d.l. 34/2019. Gli artt. 2, 3 e 3 bis del regolamento prevedono che gli esercenti in posizione di irregolarità nel pagamento della TARI o di altri tributi comunali per somme superiori a euro 300,00 non possano ottenere l’attribuzione o il rinnovo dei titoli e che, ove l’irregolarità sopravvenga, i titoli vengano revocati previa assegnazione di un termine per la regolarizzazione. È quindi irrilevante che le linee guida ministeriali e la delibera regionale non contemplino espressamente la regolarità tributaria come condizione del rinnovo.

Quanto alla dedotta assenza di copertura normativa, il Collegio rileva che il potere è espressamente contemplato dalle norme regolamentari attuative dell’art. 15 ter. Poiché la revoca è strettamente vincolata alla sussistenza delle irregolarità tributarie, l’amministrazione non era tenuta a illustrare l’interesse pubblico né a operare il contemperamento con l’affidamento, che non può considerarsi legittimo in presenza di inadempimento tributario.

La disparità di trattamento è dedotta in via generica e priva di sostegno probatorio; in ogni caso, quale figura sintomatica dell’eccesso di potere, è ipotizzabile solo rispetto ai tratti discrezionali del potere, non dinanzi a poteri vincolati.

Sul piano procedimentale, il Collegio accerta che sia la comunicazione di avvio sia l’invito alla regolarizzazione sono stati notificati all’indirizzo PEC risultante dalla visura camerale, con conferme di avvenuta consegna, sicché la ricorrente ha potuto partecipare e saldare i debiti. Il Comune non si è attenuto alla lettera degli artt. 3 e 3 bis del regolamento, che impongono un invito a regolarizzare entro trenta giorni e una sospensione del titolo per novanta giorni; tuttavia, la modalità operativa è risultata più tutelante, avendo la sommatoria dei termini raggiunto i trenta giorni previsti e essendosi il procedimento protratto senza alcuna sospensione. Il ricorso è dunque respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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