Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese nel rito (TAR Marche n. 1043 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito speciale in materia di interventi finanziati con fondi del PNRR, la sopravvenuta consegna dei lavori nelle more del giudizio determina la carenza di interesse alla coltivazione del ricorso e la conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.. Il giudice amministrativo non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire alla parte ricorrente, la quale, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, conserva piena disponibilità dell’azione. La circostanza che la consegna dei lavori costituisca evento prevedibile alla stregua della normativa di cui al D.L. n. 68/2022, come integrato dalla legge di conversione n. 108/2022, non giustifica la condanna alle spese, poiché una simile lettura del sistema normativo si tradurrebbe in una compressione del diritto di difesa in violazione dell’art. 24 Cost.. La compensazione integrale delle spese risulta pertanto congrua.

Il Fatto

Una società ricorrente impugnava la determina di aggiudicazione definitiva con cui il Comune di Fano, in qualità di centrale unica di committenza, aveva aggiudicato l’appalto per la costruzione di una nuova mensa scolastica in favore di altra società, unitamente ai verbali della commissione giudicatrice relativi all’apertura e alla valutazione delle offerte. La procedura si inseriva nel quadro degli interventi finanziati con fondi del PNRR.

Con ordinanza cautelare il TAR rigettava l’istanza di sospensiva, rilevando l’assenza del periculum in mora per essere stati consegnati i lavori e dando preminenza all’interesse pubblico alla sollecita esecuzione dell’intervento; fissava l’udienza di merito e disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero titolare degli interventi. Nelle more, la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse e chiedeva la definizione con sentenza di improcedibilità e compensazione delle spese; la stazione appaltante aderiva, mentre la controinteressata insisteva per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che il giudice amministrativo non dispone del potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire alla parte ricorrente, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 4859 del 2001 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 5832 del 2007. Il ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può quindi rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione.

Su tale premessa, il Tribunale prende atto che è venuto meno l’interesse della parte ricorrente ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.

Quanto alle spese, il Collegio ritiene di disporne l’integrale compensazione. Valorizza la circostanza che la consegna dei lavori, avvenuta il giorno successivo alla notifica dei motivi aggiunti e prima della discussione della domanda cautelare, ha inciso sulla decisione di non coltivare ulteriormente il giudizio, risultando evidente l’impossibilità di conseguire il bene della vita del subentro nell’appalto, anche alla luce delle motivazioni dell’ordinanza cautelare.

Il Tribunale respinge la tesi della controinteressata, secondo cui la prevedibilità ex lege della consegna dei lavori impedirebbe di invocarla a sostegno della compensazione. Una siffatta lettura del sistema di cui al D.L. n. 68/2022, integrato dalla legge n. 108/2022, finirebbe per interpretare il rito speciale come volto non solo alla celere realizzazione dei lavori, ma anche a precludere la proposizione dei ricorsi, con grave compressione del diritto di difesa in violazione dell’art. 24 Cost.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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