Rifiuto etilometro e reato art 186 comma 7 codice stradale ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 35997 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici di cui all’art. 186, comma 7, cod. str. ha natura istantanea e si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte del conducente. Nessuna previsione di legge condiziona la configurabilità del reato alla disponibilità immediata dell’etilometro in capo agli operanti, né sussiste un obbligo di accompagnamento del conducente presso il comando più vicino. L’art. 186, comma 4, cod. str., nel prevedere che gli organi di polizia stradale possono effettuare l’accertamento “anche accompagnando” il conducente, attribuisce agli operanti una facoltà e non un obbligo, restando legittima la scelta di procedere sul posto. È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca motivi già vagliati e disattesi dal giudice del gravame.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dal GIP del Tribunale di Roma, con sentenza del 13.04.2022, alla pena di mesi tre di arresto e 750 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. str. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10.04.2025, ha confermato la condanna.

Avverso tale pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione per violazione di legge, contestando la configurabilità del reato. Sostiene che, non disponendo la polizia giudiziaria intervenuta di un etilometro, il rifiuto non avrebbe potuto essere riferito a un’apparecchiatura assente, che non gli era stato rivolto l’invito a recarsi presso il più vicino ufficio o comando e che non si era verificato alcun incidente stradale.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte rileva anzitutto che il motivo è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito. Richiamando un consolidato orientamento, la Sezione ribadisce che è inammissibile il ricorso fondato su motivi che ripropongono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

Nel merito, la Corte territoriale aveva accertato che l’imputato, notato alla guida della propria moto per una condotta irregolare, manifestava difficoltà di equilibrio e di eloquio e presentava occhi lucidi. Su queste premesse, il giudice di appello ha escluso che la disponibilità immediata dell’apparecchiatura condizioni la sussistenza del reato e che esista un obbligo di accompagnamento del conducente presso il comando più vicino.

Il percorso argomentativo si fonda sul dato testuale dell’art. 186, comma 4, cod. str., secondo cui gli organi di polizia stradale hanno facoltà di effettuare l’accertamento con gli strumenti e le procedure regolamentari, “anche accompagnando” il conducente presso il più vicino ufficio o comando. L’inciso “anche” dimostra che l’accompagnamento costituisce una mera possibilità, non un passaggio necessario: gli operanti possono scegliere di eseguire l’accertamento sul posto, avvalendosi dell’ausilio di altra pattuglia.

Ne consegue che la manifestata opposizione all’accertamento in loco, risultante dall’annotazione di servizio pienamente utilizzabile nel rito abbreviato, integra il reato di rifiuto. La Corte ribadisce che tale reato ha natura istantanea e si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell’agente, richiamando sul punto i precedenti di Sez. IV n. 5909 del 2013 e Sez. IV n. 5409 del 2015.

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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