Reato di fuga: pericolo concreto e insindacabilità del diniego delle generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 35993 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada è reato omissivo di pericolo: l’obbligo di fermarsi sorge in presenza di un incidente percepito dall’agente, riconducibile al suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che sia necessario accertare un effettivo danno alle persone. La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità del fatto, condotta secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen.; tale giudizio rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. È generica e aspecifica la doglianza sul diniego delle attenuanti generiche che non si confronti con la motivazione impugnata.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 13 giugno 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari il 17 ottobre 2022 nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada. I fatti accertati riguardano l’investimento di due ragazze sulle strisce pedonali, con caduta a terra delle stesse.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge in ordine all’affermazione di penale responsabilità, al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, affrontando separatamente i tre motivi. Sul primo, la Corte territoriale — richiamando i fatti accertati — ha correttamente applicato i principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il reato di fuga è reato omissivo di pericolo. Esso impone all’agente di fermarsi in presenza di un incidente da lui percepito, riconducibile al suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario riscontrare un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza. A sostegno la Corte richiama Sez. IV n. 3982 del 2002, Sez. IV n. 34335 del 2009 e Sez. VI n. 21414 del 2010.
Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la configurabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, alla stregua dei criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen.: modalità della condotta, grado di colpevolezza desumibile e entità del danno o del pericolo. Sul punto richiama Sez. Un. n. 13681 del 2016.
Poiché tale valutazione si fonda sui criteri dell’art. 133 cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non può essere sindacata in legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, senza evidenti discrasie logiche, avendo valorizzato la condotta di guida di una vettura di grossa cilindrata priva di patente, all’interno di un centro abitato, con passaggio di persone e in condizioni di tempo non ottimali.
Infine, sul diniego delle attenuanti generiche, la doglianza è ritenuta generica e aspecifica, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
Nota della Redazione
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