Incompetenza del dirigente sul rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Toscana n. 774 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che respinge la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno è riservato alla competenza del Questore, ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 4, d.lgs. n. 286/1998. La sua adozione da parte del dirigente dell’ufficio o del responsabile del procedimento, non munito di delega del Questore, integra un vizio di incompetenza relativa. La forma semplificata del provvedimento prevista dall’art. 2, comma 1, secondo periodo, legge n. 241/1990 non deroga alle norme sulla competenza, poiché attiene alla sola motivazione. Il vizio di incompetenza relativa non è riconducibile alla dequotazione dei vizi formali di cui all’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990, che riguarda le violazioni sul procedimento o sulla forma degli atti, e può essere eliminato solo mediante ratifica ai sensi dell’art. 21 nonies legge n. 241/1990, non effettuata.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, chiedeva nel 2021 alla Questura il rinnovo del proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. L’Amministrazione, con decreto del 23 gennaio 2025, dichiarava l’improcedibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, rilevando un palese disinteresse del richiedente, non presentatosi alle convocazioni per il fotosegnalamento, e la sussistenza di precedenti di polizia di elevato allarme sociale.
Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo l’insussistenza del disinteresse, l’omessa valutazione dei legami familiari, la mancanza del preavviso di diniego, l’errata contestazione della pericolosità sociale e l’incompetenza del firmatario dell’atto. La domanda cautelare era accolta con ordinanza della Sezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la censura sull’incompetenza dell’autore dell’atto, muovendo dagli insegnamenti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2015. Osserva che l’organo competente ad adottare il rigetto del rinnovo del titolo di soggiorno è il Questore, ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 4, d.lgs. n. 286/1998.
Ne deriva che è viziato da incompetenza il provvedimento di reiezione adottato dal dirigente dell’ufficio, o dal responsabile del procedimento, diverso dal Questore e privo di delega. Il Collegio richiama in tal senso TAR Napoli, Sez. VI, n. 3499 del 2021.
La difesa dell’Amministrazione sosteneva che l’atto, afferendo a una fase pre-procedimentale, potesse essere adottato dal dirigente e che, trattandosi di incompetenza relativa, il vizio non fosse invalidante ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990, data la natura vincolata del provvedimento.
Il Tribunale respinge tale argomento. Il provvedimento semplificato dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, legge n. 241/1990 integra a tutti gli effetti un provvedimento amministrativo, semplificato solo quanto alla forma e alla sinteticità della motivazione, e non deroga alle norme sulla competenza. La qualificazione del vizio come incompetenza relativa consente al soggetto competente la ratifica ai sensi dell’art. 21 nonies legge n. 241/1990, ma non attrae il vizio alla dequotazione dei vizi formali.
Il Collegio ribadisce, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 8099 del 2023, che le norme sulla competenza non rientrano tra quelle sul procedimento o sulla forma degli atti. Nel caso concreto l’Amministrazione non ha provato che l’atto, per sua natura non vincolato, non potesse avere contenuto diverso, né ha posto in essere la ratifica. Il ricorso è pertanto accolto per l’accertata sussistenza del vizio di incompetenza, con assorbimento di ogni altra censura e annullamento del provvedimento.
Nota della Redazione
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