Rilascio del visto e improcedibilità del ricorso: la soccombenza virtuale (TAR Lazio n. 13526 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’intervenuto rilascio del visto d’ingresso, ancorché emesso “fuori quota”, determina il venir meno dell’interesse alla pronuncia sul merito e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il visto rilasciato in esecuzione di un ordine di riesame giurisdizionale deve ritenersi pienamente valido ed efficace anche rispetto ai successivi segmenti procedimentali relativi alla regolare permanenza sul territorio per fini di lavoro subordinato, nei limiti delle facoltà riconosciute dalla legge. In caso di cessazione della materia del contendere per fatto sopravvenuto favorevole al ricorrente, l’amministrazione resistente è condannata alla refusione delle spese di lite in ragione della soccombenza virtuale.

Il Fatto

Una cittadina del Ghana impugnava dinanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia ad Accra aveva rigettato la richiesta di rilascio del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, presentata in relazione a un’offerta di assunzione da parte di un datore di lavoro in possesso del nulla osta all’assunzione. La ricorrente chiedeva l’annullamento del diniego, deducendone l’illegittimità.

Il Tribunale, con ordinanza cautelare del 19.11.2025, accoglieva l’istanza e ordinava all’Amministrazione il riesame della posizione. In data 7.02.2026 l’amministrazione comunicava l’avvenuto rilascio del visto d’ingresso, sebbene “fuori quota”. All’udienza pubblica del 7 luglio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il sopravvenuto rilascio del visto d’ingresso costituiva circostanza idonea a determinare il venir meno dell’interesse alla pronuncia sul merito. La domanda andava pertanto dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Quanto alla portata del provvedimento favorevole sopravvenuto, il TAR ha precisato che il visto rilasciato dall’Ambasciata ad Accra, ancorché emesso “fuori quota”, era stato adottato in esecuzione dell’ordine di riesame pronunciato dal Tribunale in accoglimento delle doglianze della ricorrente avverso il diniego dell’istanza di visto. Il visto andava quindi riferito proprio a quella specifica istanza e alla promittente datrice di lavoro, con la conseguenza che doveva riconoscersi ad esso piena validità ed efficacia, comprensiva dei successivi segmenti procedimentali concernenti la regolare permanenza sul territorio nazionale ai fini del lavoro subordinato, pur sempre nei limiti delle facoltà riconosciute dalla legge.

Il Tribunale ha altresì precisato che restavano salvi i profili di tutela giurisdizionale avverso eventuali dinieghi o contegni inerti delle amministrazioni preposte ai segmenti procedimentali successivi al rilascio del visto, con particolare riferimento al Ministero dell’Interno.

In ragione dell’esito del giudizio, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile e ha condannato il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale alla refusione delle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza virtuale, attesa la natura satisfattiva dell’esito per la ricorrente. Le spese venivano liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e il Tribunale ordinava l’oscuramento delle generalità delle parti interessate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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