Procura ad litem priva di firma autografa: ricorso inammissibile (TAR Lazio n. 13524 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti conferita al difensore per l’introduzione di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo deve essere speciale e sottoscritta con firma autografa della parte. La mancanza della sottoscrizione autografa, sostituita dalla mera stampa del nome e cognome, determina la radicale nullità della procura e, di conseguenza, la inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a. Il vizio non è sanabile e può essere rilevato anche d’ufficio dal giudice.
Il Fatto
La ricorrente, docente in possesso di un titolo di specializzazione conseguito all’estero, proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito sull’istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno, presentata ai sensi del d.lgs. n. 206/2007. Chiedeva l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la nomina di un Commissario ad acta.
Il Ministero si costituiva in giudizio con comparsa di stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato un profilo di inammissibilità del ricorso, dando avviso alle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a. In particolare, è emerso che sia la procura depositata in giudizio sia quella notificata alla controparte erano prive della sottoscrizione autografa della ricorrente, presentando in luogo di questa solo la stampa in corsivo del nome e cognome.
Il difensore, pur avendo ricevuto l’avviso, non ha prodotto una nuova procura valida, limitandosi a depositare il medesimo documento e chiedendo il passaggio in decisione. Ciò ha determinato l’applicazione del combinato disposto degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a., che sancisce la nullità dell’atto di impugnazione privo di valida procura.
Il Collegio ha evidenziato che il difetto di sottoscrizione dell’atto introduttivo impedisce di collegare giuridicamente l’atto a un ricorrente, precludendo una pronuncia nel merito. Ha inoltre escluso la possibilità di sanatoria del vizio, richiamando il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
La pronuncia di inammissibilità è stata resa anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a., con compensazione delle spese di lite per giusti motivi.
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Nota della Redazione
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