Riliquidazione pensione militare con coefficiente annuo del 2,44% sulla quota retributiva (Corte dei Conti Sez. II App. n. 36 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a tale data, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile. Il principio, espresso dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, contempera la normativa di favore dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 con le regole della legge n. 335/1995, sicché la quota retributiva di chi entra nel sistema contributivo è determinata in misura proporzionale all’anzianità posseduta al 31 dicembre 1995. Il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica devoluta alla Corte dei conti consente di riqualificare il petitum sostanziale e di applicare il diverso coefficiente anche in assenza di specifica domanda in tal senso.

Il Fatto

Il giudice di primo grado, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia in composizione monocratica, aveva accolto il ricorso di un militare della Marina Militare, cessato dal servizio nel giugno 2016 con oltre 20 anni di anzianità e titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità liquidata con il sistema misto. Il ricorrente vantava, al 31 dicembre 1995, un’anzianità di 17 anni, 3 mesi e 22 giorni.

Il primo giudice aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione applicando, sulle quote retributive, l’aliquota del 44% di cui all’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con arretrati e accessori, compensando le spese. L’INPS ha impugnato la decisione, contestando l’applicabilità dell’art. 54 a chi cessa con più di 20 anni di servizio e deducendo l’assenza di una specifica istanza amministrativa.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ha anzitutto dichiarato la contumacia dell’appellato, non costituitosi nel grado, essendo regolare l’instaurazione del contraddittorio anche a seguito della notifica dell’ordinanza a verbale dell’11 luglio 2023. La notifica del decreto di fissazione era avvenuta senza il rispetto dei termini minimi di comparizione; la Sezione aveva rimesso la causa, ai sensi dell’art. 182, comma 3, c.g.c., e l’adempimento era stato eseguito.

Nel merito, il Collegio ha ribadito che la giurisprudenza formatasi sul tema, favorevole all’aliquota del 44%, è stata superata dal sopraggiunto orientamento nomofilattico delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, che ha affermato il principio del calcolo proporzionale all’anzianità maturata al 31 dicembre 1995, con l’applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile.

A tale soluzione si è conformata la successiva giurisprudenza d’appello della Corte, della quale il Collegio richiama numerose pronunce, ritenendo la questione ormai consolidata. L’appello dell’Istituto previdenziale è stato quindi accolto solo parzialmente, con riforma della sentenza impugnata nella parte in cui applicava l’aliquota unitaria del 44%.

Il Collegio ha respinto la censura relativa all’assenza di previa istanza amministrativa. Il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica devoluta alla Corte dei conti, unito al fatto che la domanda originaria era espressione di un petitum sostanziale volto al ricalcolo della pensione, consente al giudice di applicare il diverso coefficiente di rendimento. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate, in ragione dell’accoglimento parziale e della novità dell’orientamento dirimente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *