Riliquidazione pensione militare sistema misto con aliquota 2,44 per cento (Corte dei Conti Sez. I App. n. 41 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore ai quindici anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati alla predetta data, applicando il coefficiente del 2,44 per cento per ogni anno utile. Il principio, enunciato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e confermato dalla n. 12/2021/QM, trova applicazione anche per i militari con anzianità inferiore ai quindici anni al 31 dicembre 1995, prevalendo la disciplina più favorevole dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 rispetto a quella del personale civile.

Il Fatto

Un militare appartenente alla Marina Militare, cessato dal servizio nel dicembre 2019, titolare di pensione liquidata con il sistema c.d. misto, proponeva ricorso davanti alla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico con attribuzione dell’aliquota annua del 44 per cento, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Il giudice di primo grado rigettava la domanda, rilevando che l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995, vantava un’anzianità di servizio inferiore ai quindici anni. Avverso tale pronuncia il militare proponeva appello, deducendo l’erronea interpretazione dei principi espressi dalla Sezioni Riunite n. 1/2021, da leggere alla luce della successiva n. 12/2021. Si costituiva l’INPS, chiedendo il rigetto e, in subordine, l’applicazione della minore aliquota del 2,44 per cento.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995 individua tre sistemi di calcolo — retributivo, misto e contributivo — in ragione dell’anzianità maturata al 31 dicembre 1995. La giurisprudenza contabile ha distinto la disciplina del personale civile, di cui all’art. 52 del d.P.R. n. 1092/1973, da quella più favorevole riservata al personale militare dall’art. 54.

Il Collegio richiama quindi i due arresti nomofilattici. Con la Sezioni Riunite n. 1/2021/QM è stato affermato il principio secondo cui, per il militare cessato con oltre venti anni di anzianità utile e con anzianità ricompresa tra i quindici e i diciotto anni al 31 dicembre 1995, la quota retributiva va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati, applicando il coefficiente del 2,44 per cento. Con la successiva n. 12/2021/QM il medesimo principio è stato esteso ai militari con anzianità inferiore ai quindici anni.

Su tale base la Corte accoglie parzialmente l’appello. Il diritto del militare alla riliquidazione viene riconosciuto con applicazione del coefficiente del 2,44 per cento per ogni anno utile maturato fino al 31 dicembre 1995. La decisione valorizza la portata espansiva delle pronunce delle Sezioni Riunite, superando la lettura restrittiva seguita dal primo giudice.

Quanto alle spese, in ragione delle sopravvenute pronunce nomofilattiche e dell’accoglimento parziale del gravame, la Corte dispone la compensazione integrale delle spese di difesa, ex art. 31, comma 3, c.g.c., nulla disponendo per le spese di giudizio in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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