Riliquidazione pensione opzione donna secondo imponibili fiscali certificati (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 82 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione liquidata con il sistema contributivo a seguito di esercizio dell’opzione donna, la riliquidazione del trattamento deve fondarsi sugli imponibili retributivi effettivamente certificati dal datore di lavoro e sulle aliquote contributive vigenti pro tempore nella gestione di appartenenza, non sui diversi dati risultanti dall’estratto conto contributivo. Grava sull’INPS, che contesti l’accertamento tecnico, l’onere di chiarire le ragioni della discrasia tra le retribuzioni certificate e i valori iscritti a conto, con prospetti di calcolo specifici. La mera trascrizione delle norme applicabili, senza indicazione concreta del profilo di violazione, non è idonea a fondare il gravame. Nel giudizio pensionistico il giudice può condannare l’ente al pagamento di una somma determinata di denaro.

Il Fatto

Una dipendente di un comune, collocata in quiescenza dal 1° dicembre 2016, era titolare di pensione di anzianità ai sensi dell’art. 1, comma 9, legge n. 243/2004 (cosiddetta opzione donna), liquidata con il sistema interamente contributivo. Contestando il metodo di calcolo della prima quota di pensione (quota A) di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 180/1997, riguardante il periodo anteriore al 31 dicembre 1995, chiedeva la riliquidazione del trattamento.

L’INPS aveva applicato, per il triennio 1993/1995, una contribuzione media e aliquote ritenute inferiori a quelle effettive e non aveva incluso nel montante della seconda quota (quota B) alcuni arretrati retributivi. Il giudice di primo grado, espletata consulenza tecnica d’ufficio, accoglieva il ricorso e determinava in euro 23.529,31 l’importo annuo lordo. L’INPS proponeva appello.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione dichiara inammissibile la produzione documentale depositata dall’appellata solo in secondo grado — i cedolini retributivi degli anni 1994 e 1995 — perché non provata l’impossibilità di produrli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile, ai sensi dell’art. 194 del codice di giustizia contabile. Analogamente è inammissibile ogni nuova domanda proposta in appello, anche in via subordinata, ai sensi dell’art. 193, comma 1, cod. giust. cont.

Nel merito, la Corte osserva che il periodo oggetto di contestazione riguarda esclusivamente gli anni 1993, 1994 e 1995, rilevanti per la quota A di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 180/1997. Per tale triennio il consulente d’ufficio ha ravvisato una discrasia tra le retribuzioni imponibili certificate dal comune e quanto risultante dall’estratto conto contributivo. L’INPS non ha chiarito le ragioni di tale divergenza, limitandosi a sostenere che il calcolo contributivo si basa sui contributi effettivamente versati.

La Corte richiama il comma 3 dell’art. 2 d.lgs. n. 180/1997, secondo cui la contribuzione annua è data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l’aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo. Il giudice di primo grado non si è basato sugli ultimi stipendi, ma sugli imponibili fiscalmente certificati dal comune come sostituto d’imposta.

Quanto alla doglianza sulla somma dei contributi, il consulente ha aggiunto ai dati comunicati soltanto i contributi a carico del lavoratore, non anche quelli a carico del datore di lavoro; l’INPS non ha fornito alcun prospetto di calcolo a suffragio. Anche la censura sul mancato utilizzo delle tabelle contributive non coglie nel segno: l’aliquota media antecedente il 1993, quella del decennio precedente l’opzione e il coefficiente di trasformazione sono rimasti invariati rispetto a quelli applicati dall’Istituto.

La Corte esclude la violazione dell’art. 2697 cod. civ., avendo l’appellata supportato le proprie richieste con specifici motivi di censura e consulenza di parte, né i provvedimenti INPS godono di presunzione di legittimità. Nessuna norma vieta al giudice pensionistico di condannare l’ente al pagamento di una somma determinata. L’appello è quindi rigettato, con condanna dell’INPS alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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