Uso distorto di finanziamenti pubblici e insussistenza dell’amministratore di fatto (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 80 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste il danno erariale allorché le risorse pubbliche, concesse per il sostegno delle piccole e medie imprese operanti in Sicilia, siano impiegate per finalità diverse da quelle previste dal titolo concessorio o siano ottenute mediante documentazione falsa, non rilevando, a escludere il pregiudizio, la circostanza che le opere siano state realizzate e collaudate, poiché i finanziamenti avrebbero dovuto essere comunque restituiti alle scadenze pattuite. La qualifica di amministratore di fatto richiede l’indicazione puntuale e specifica delle condotte gestorie, non essendo sufficiente il rinvio agli atti del fascicolo per colmare la lacuna contestativa, atteso che il piano della contestazione di specifiche condotte illecite è distinto da quello della loro prova. Ai fini della giurisdizione contabile, i fondi regionali gestiti dall’IRFIS Finsicilia s.p.a. conservano natura pubblica anche quando il finanziamento sia concesso in epoca successiva all’entrata in vigore dell’art. 65, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2016, che ha sostituito il Fondo unico a gestione separata con un Fondo unico valido ai fini del patrimonio di vigilanza.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana conveniva in giudizio due società e i rispettivi amministratori, di diritto e di fatto, per un danno erariale complessivo di euro 3.120.246,27, conseguente alla illecita percezione di finanziamenti pubblici. In particolare, una società otteneva un prestito partecipativo di euro 2.000.000,00, ai sensi dell’art. 26 della legge regionale n. 25 del 1993, non impiegato per le finalità contrattualmente previste; altra società riceveva un finanziamento di euro 1.500.000,00 di cui non restituiva le rate a decorrere dal 31/12/2018.
La Sezione giurisdizionale di primo grado, con la sentenza n. 232 del 2023, confermava integralmente l’impianto accusatorio e condannava i convenuti. Gli amministratori impugnavano la decisione, eccependo il difetto di giurisdizione, la prescrizione e la carenza di prova delle condotte contestate.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha anzitutto dato atto che la sentenza di primo grado è passata in giudicato nei confronti delle due società, non essendo stato proposto appello incidentale ai sensi dell’art. 184, comma 3, del codice di giustizia contabile. Le condanne solidali pronunciate in primo grado restano pertanto ferme.
Nel merito, la Corte ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, sul rilievo che i finanziamenti erogati dall’IRFIS Finsicilia s.p.a., società a totale partecipazione regionale, costituiscono denaro pubblico concesso per il soddisfacimento di interessi di rilevanza generale. Anche dopo la legge regionale n. 3 del 2016, che ha previsto un Fondo unico valido ai fini del patrimonio di vigilanza, il finanziamento resta destinato a programmi regionali di sostegno alle imprese. La Procura generale, dunque, non ha esercitato un’azione civilistica di recupero crediti, ma ha perseguito lo sviamento di risorse pubbliche.
Quanto all’uso distorto dei fondi, la Corte ha ribadito che l’esecuzione dei lavori e il collaudo delle opere non fanno venir meno il danno erariale. L’azione del privato che ottiene erogazioni pubbliche deve conformarsi ai principi di legalità, efficienza e correttezza di cui all’art. 97 della Costituzione; la regolarità della documentazione e la destinazione delle somme integrano fattori irrinunciabili per la concessione e il mantenimento del beneficio. Nel caso in esame, una società ha utilizzato euro 153.000,00 per coprire una scopertura bancaria e euro 1.847.000,00 per operazioni diverse da quelle comunicate all’IRFIS; l’altra ha fatto apparire realizzata una condizione per ottenere il mutuo e ha trasferito euro 854.300,00 alla prima società.
La Corte ha invece accolto il motivo relativo alla qualifica di amministratore di fatto. Né l’atto di citazione né la sentenza impugnata indicano in modo puntuale e specifico le condotte gestorie poste in essere dai presunti amministratori di fatto, limitandosi ad accomunare la loro posizione a quella degli amministratori di diritto. Manca l’individuazione di condotte illecite collocate nel tempo, con conseguente impossibilità di apprezzarne la rilevanza sotto il profilo del nesso causale. Da qui l’assoluzione di uno degli appellanti da tutte le contestazioni e la riforma parziale della condanna dell’altro, limitata al solo finanziamento non restituito.
È stata, infine, dichiarata inammissibile l’eccezione di prescrizione, sollevata per la prima volta in appello da parte contumace in primo grado, in violazione del divieto di cui all’art. 193 del codice di giustizia contabile, ed è stata respinta la richiesta di sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione di quello penale, per l’autonomia dei giudizi e l’assenza di una disposizione che la consenta.
Nota della Redazione
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