La Carta docente si ottiene con il giudizio di ottemperanza: il TAR Sardegna condanna il Ministero e nomina il commissario ad acta (TAR Sardegna n. 481 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto alla Carta elettronica del docente è titolo per proporre giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accolta la domanda, il giudice dell’ottemperanza assegna all’Amministrazione un termine per provvedere e nomina sin da ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta quando ricorrano “altre ragioni ostative”, da valutarsi alla luce della complessità del procedimento di attivazione del beneficio e della natura non alimentare dello stesso.
Il Fatto
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, aveva accolto la domanda di una docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di 500,00 euro per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024.
La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, ma nessun adempimento era seguito. Decorso infruttuosamente anche il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna del Ministero a eseguire la pronuncia, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. Dagli atti risultava, infatti, l’avvenuta notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione avesse completato le procedure per l’esecuzione del giudicato.
Il Collegio ha conseguentemente disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, assegnando allo stesso il termine di novanta giorni per l’esecuzione. Ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non sarà liquidato alcun compenso, con possibilità di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il TAR l’ha respinta. Richiamando la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, ha ricordato che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. introduce, accanto al limite della manifesta iniquità, quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”. Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP, nell’eccezionale mole di contenzioso seriale e nella circostanza che il beneficio, per la sua modestia e finalità, non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta a 400,00 euro, avuto riguardo alla natura seriale del contenzioso e alla standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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