Accoglimento del giudizio rescissorio: raddoppio dei termini, deducibilità dei costi e oneri probatori nelle operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 16690 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di accertamento, ai sensi dell’art. 37, comma 24, d.l. n. 223/2006 per le imposte sui redditi e dell’art. 37, comma 25, per l’IVA, opera automaticamente al ricorrere della condizione obiettiva dell’obbligo di denuncia penale, senza che l’ufficio debba esternare le ragioni della sua applicazione. La modifica normativa introdotta dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 16/2012 consente la deduzione dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, purché ricorrano i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza; resta invece esclusa per le operazioni oggettivamente inesistenti. In tema di IVA, l’amministrazione finanziaria che contesti la detrazione per operazioni soggettivamente inesistenti deve provare la consapevolezza del contribuente circa l’inserimento dell’operazione in una frode, mentre il contribuente ha l’onere di dimostrare la diligenza massima esigibile per evitarne il coinvolgimento.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., avverso l’ordinanza di legittimità che aveva dichiarato inammissibile il proprio ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia. Il contenzioso traeva origine da un accertamento per l’anno d’imposta 2004, relativo a operazioni soggettivamente inesistenti intercorse con una società priva di struttura organizzativa, ed era stato definito dalla CTR con il riconoscimento della decadenza dell’amministrazione e della buona fede della contribuente.
Con ordinanza n. 28029/2025, la Corte accoglieva la fase rescindente, disponendo la ricostruzione del fascicolo per verificare l’avvenuta notifica del ricorso originario. Nel giudizio rescissorio, l’ufficio censurava la sentenza della CTR con tre motivi, riguardanti il mancato riconoscimento del raddoppio dei termini di accertamento, la deducibilità dei costi per le operazioni inesistenti e l’omessa motivazione sulla detraibilità dell’IVA.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo, relativo al raddoppio dei termini di accertamento. Richiamata la sentenza Corte cost. n. 247/2011, che ha escluso la natura discrezionale del raddoppio, la Corte afferma che i termini raddoppiati sono fissati direttamente dalla legge e operano automaticamente in presenza dell’obbligo di denuncia penale, senza che rilevi l’effettiva presentazione della denuncia o l’esito dell’azione penale. Il raddoppio si applica anche ai periodi d’imposta antecedenti l’introduzione della norma, purché i termini ordinari fossero ancora pendenti alla sua entrata in vigore. La Corte esclude l’applicabilità delle successive modifiche normative, in virtù delle norme di salvaguardia, e accoglie il motivo con esclusione dell’IRAP, per la quale non si configurano fattispecie penali.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte rammenta che la novella di cui all’art. 8, comma 1, d.l. n. 16/2012 ha sostituito l’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993, introducendo il principio di deducibilità dei costi per le operazioni soggettivamente inesistenti, anche in caso di consapevolezza del loro carattere fraudolento. Tale deducibilità è però subordinata al rispetto dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. Per le operazioni oggettivamente inesistenti, invece, la deducibilità è esclusa e grava sul contribuente l’onere di provare la natura fittizia dei componenti positivi del reddito. Infine, i costi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi non sono deducibili, ma l’indeducibilità non discende automaticamente dalla prescrizione del reato, richiedendosi una valutazione incidentale del giudice tributario. La sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la deducibilità senza alcuna verifica dei predetti requisiti, è censurata.
Il terzo motivo riguarda la detrazione dell’IVA per operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte ricostruisce il riparto dell’onere probatorio: l’amministrazione deve provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione, anche in via presuntiva. Solo ove tale prova sia fornita, il contribuente deve dimostrare di aver adottato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. La sentenza della CTR, che si era limitata a una laconica affermazione di buona fede senza esaminare le prove indiziarie addotte dall’ufficio, è cassata per omessa motivazione.
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Nota della Redazione
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