Motiva per relationem solo se individua concretamente gli atti richiamati (Cass. civ. Sez. 5 n. 16783 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione degli atti impositivi, l’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 consente di assolvere all’obbligo motivazionale anche per relationem, mediante riferimento ad altri atti o documenti collegati all’atto notificato, purché ne sia riprodotto il contenuto essenziale. La motivazione per relationem è legittima solo se il rinvio consenta al contribuente e al giudice di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono gli elementi della motivazione. Il generico rinvio ad accertamenti istruttori, senza specificare quali siano in concreto, si risolve in una formula di stile e determina la nullità dell’avviso per carenza di motivazione, con conseguente preclusione del diritto di difesa del contribuente.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale un avviso di accertamento emesso dal Comune per la maggiore superficie dell’immobile, accertata in 126 mq in luogo dei 40 dichiarati, relativamente agli anni d’imposta 2005-2011. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente all’annualità prescritta; la Commissione Tributaria Regionale, investita dell’appello del contribuente, rigettava le censure relative alla motivazione dell’atto e alla decadenza dal potere accertativo.
Il contribuente ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 per il difetto di motivazione dell’avviso, fondato su accertamenti della società concessionaria mai allegati né notificati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000 e dell’art. 112 c.p.c., ritenendoli fondati.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l’art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006, conformemente allo Statuto del contribuente, impone l’allegazione all’atto impositivo degli atti ai quali la motivazione faccia riferimento solo se non facilmente conoscibili e sempre che non ne sia riprodotto il contenuto essenziale. La motivazione per relationem è pertanto legittima quando l’avviso indichi le parti dell’atto richiamato necessarie e sufficienti a sostenere la pretesa, così da porre il contribuente in condizione di comprenderne le ragioni.
La motivazione riprodotta nel ricorso — “Accertati Metri q 126 Abitazione e locali annessi Tarsi 2005/2011 a seguito acc. Maggioli” — non specificava quali accertamenti fossero stati effettuati per rilevare l’infedeltà delle dichiarazioni. Secondo la Corte, tale generico riferimento si risolve in una formula di stile, carente dell’oggetto stesso della relatio, con conseguente violazione del diritto di difesa del contribuente.
Accolti i primi due motivi, la Corte ha dichiarato assorbiti i restanti motivi e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso del contribuente, condannando il Comune al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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