Rimborso accise: decadenza biennale dal pagamento o dall’ultima dichiarazione (Cass. civ. Sez. V n. 34656 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accise sui prodotti energetici, il credito maturato per eccedenza dei versamenti rispetto al consumo effettivo non integra un indebito in senso stretto, ma un’eccedenza c.d. “da dichiarazione”, riconducibile a versamenti fisiologicamente dovuti. Ne consegue che, fino alla chiusura del rapporto tributario, il credito non è autonomamente rimborsabile e va detratto dai versamenti successivi ai sensi dell’art. 26, comma 13, TUA. Solo con l’ultima dichiarazione di consumo il rapporto si cristallizza e il credito assume carattere di indebito oggettivo: da quella dichiarazione decorre il termine biennale di decadenza per l’istanza di rimborso, non dal singolo pagamento. È pertanto inammissibile la richiesta di rimborso proposta prima della cessazione del rapporto.

Il Fatto

La società contribuente aveva presentato istanza di rimborso per accise relative all’anno d’imposta 2012, dopo aver corrisposto acconti in misura superiore al consumo effettivo. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva respinto l’istanza eccependo la decadenza ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995, per essere decorso il termine biennale dal pagamento.

La Commissione tributaria provinciale e, in appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avevano rigettato il ricorso della società, ritenendo tardiva la richiesta perché formulata oltre due anni dall’ultimo versamento. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e per violazione dell’art. 14, comma 2, TUA, sostenendo l’applicazione del termine decennale di prescrizione ai crediti da dichiarazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto il primo motivo, escludendo il vizio di motivazione apparente. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui la motivazione è apparente solo quando, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, perché composta da argomentazioni oggettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito. Il giudice di legittimità non può invece sindacare la semplice motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 22232 del 03.11.2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05.08.2016; Cass. S.U. n. 8053 del 07.04.2014).

Nel caso concreto la sentenza impugnata aveva esplicitato logicamente la propria ratio decidendi, sicché la circostanza che i precedenti addotti a sostegno non fossero pertinenti non integra l’apparenza della motivazione, ma semmai l’erroneità della tesi accolta.

Il secondo motivo è stato reputato infondato, ma per ragioni differenti da quelle del giudice d’appello, la cui motivazione è stata corretta. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in tema di accise, il credito per eccedenza dei versamenti non incorre in decadenza ove regolarmente riportato nelle dichiarazioni successive; è precluso il rimborso fino alla chiusura del rapporto; è consentito il trasferimento contabile del credito. Definito il rapporto, il credito costituisce indebito oggettivo, con istanza di rimborso da presentare entro il termine biennale decorrente dall’ultima dichiarazione di consumo (Cass. n. 11813 del 18.06.2020; Cass. n. 5808 del 03.03.2020; Cass. n. 25042 del 22.08.2023).

La Corte ha ricostruito il meccanismo delle accise: versamenti in acconti mensili parametrati al consumo dell’anno precedente; conguaglio con la dichiarazione annuale; detrazione del credito dai versamenti successivi. Il credito non è un’autonoma obbligazione, ma nasce in via fisiologica da versamenti dovuti. Solo quando tali versamenti non esauriscono il credito, il saldo si protrae fino all’ultima dichiarazione di consumo, che ne determina la definitiva cristallizzazione.

Applicando tali principi, la società non era decaduta, poiché il termine biennale decorre dall’ultima dichiarazione. Tuttavia il rimborso non è consentito finché il rapporto è in essere, circostanza evincibile dal ricorso che riferisce di una cessazione nel 2018. La richiesta, presentata prima di tale cessazione, era quindi inammissibile. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione integrale delle spese per la particolarità della questione e il recente consolidamento giurisprudenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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