Responsabilità dei soci della società estinta: la prova della percezione di somme non limita la legittimazione passiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 22415 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale dell’ente estinto. I soci rispondono delle obbligazioni tributarie nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di limite quantitativo della responsabilità e non di elemento costitutivo della legittimazione passiva. La prova della percezione di somme o beni, da parte dell’Amministrazione finanziaria, integra una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire, e la relativa contestazione deve avvenire con apposito avviso di accertamento notificato ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava avvisi di accertamento relativi a IRES, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2011, emessi nei confronti dei soci della Edil Ferrari s.r.l., già cancellata dal registro delle imprese a seguito della chiusura della liquidazione. Nell’avviso si contestava alla società l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. I contribuenti impugnavano gli atti, eccependo l’inapplicabilità dell’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014 per la sua natura non retroattiva. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. In appello, l’Ufficio sosteneva che il debito tributario si trasferisse ai soci secondo un meccanismo successorio. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, ritenendo che la responsabilità dei soci potesse operare solo nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e che tale prova non emergesse dagli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente. Richiamando le Sezioni Unite, la Corte ricorda che la motivazione apparente ricorre quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice. Nel caso di specie, la sentenza impugnata rende comprensibile il percorso argomentativo, sicché il motivo è infondato.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ritiene fondato. La cancellazione della società dal registro delle imprese determina la successione dei soci nei debiti sociali, i quali rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. Tale limite, tuttavia, non incide sulla legittimazione passiva, ma costituisce una condizione dell’azione che attiene all’interesse ad agire del creditore. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite per affermare che l’ex socio è successore per il solo fatto di essere stato socio, a prescindere dall’effettiva percezione di quote di liquidazione.
La pronuncia si sofferma sulla distinzione tra la responsabilità successoria ex art. 2495 c.c. e la responsabilità propria ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973. Quest’ultima può essere fatta valere solo con un autonomo e motivato avviso di accertamento notificato al socio, che specifichi la percezione di somme o beni sociali e che fondi su tale presupposto la pretesa tributaria. L’Amministrazione deve provare tale presupposto, che integra una condizione dell’azione. L’interesse ad agire, però, non è escluso dalla mancata riscossione di somme, potendo essere integrato da sopravvenienze attive o beni non contemplati nel bilancio.
La sentenza impugnata, avendo limitato la responsabilità dei soci al solo caso in cui fossero state riscosse somme in base al bilancio di liquidazione, risulta disallineata a tali principi. La Corte accoglie quindi il secondo motivo e rigetta il primo, cassando la sentenza con rinvio al giudice di merito.
Nota della Redazione
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