Poteri dell’ART su concessioni autostradali e legittima revisione della regolazione tariffaria (TAR Piemonte n. 1746 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel settore autostradale, i poteri dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti non si esauriscono nella fissazione delle tariffe, ma si estendono alla predisposizione dei piani economico-finanziari e alla verifica della sostenibilità delle gestioni, quali presupposti dell’equità dei pedaggi. La regolazione economica è fisiologicamente periodica e può essere modificata anche in senso peggiorativo per il concessionario, poiché i rapporti di durata non ancora esauriti tollerano interventi di retroattività impropria, ammessi entro il limite della ragionevolezza e della sostenibilità della gestione. Gli atti di regolazione, pur generali, soggiacciono a motivazione che si snoda lungo l’intero procedimento e si completa mediante il rinvio agli atti di analisi e verifica di impatto. Il sindacato del giudice amministrativo, vertendosi in discrezionalità tecnica, resta di legittimità e non può sostituire la valutazione opinabile del regolatore.
Il Fatto
Una società concessionaria autostradale ha impugnato davanti al TAR Piemonte la delibera con cui l’ART, nel maggio 2025, ha avviato una consultazione degli stakeholder in vista dell’aggiornamento del sistema tariffario. Con successivi motivi aggiunti la società ha impugnato anche la delibera del dicembre 2025, che ha concluso il procedimento di aggiornamento del sistema di pedaggiamento per le concessioni affidate entro il 2024.
La ricorrente, titolare di una concessione autostradale risalente nel tempo, ha dedotto l’illegittimità delle nuove misure per asserita retroattività, violazione dell’affidamento e dei principi di stabilità regolatoria, nonché per eccesso di potere nell’individuazione dei parametri economici e nel recupero dei sovra-rendimenti. Ha spiegato intervento adesivo l’associazione di categoria, mentre il Ministero e l’Autorità si sono costituiti contestando le censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo: la delibera che indice una call for inputs è atto endoprocedimentale non lesivo, rispetto al quale l’impugnazione si risolve in un uso improprio dello strumento processuale, non potendo trasformare la consultazione in occasione di pressione sull’Autorità.
Nel merito dei motivi aggiunti, il TAR ha ricostruito l’evoluzione dei poteri ART, dall’art. 37 del d.l. n. 201/2011 alla lett. g) introdotta dal d.l. n. 109/2018, letta in combinato disposto con l’art. 43, fino alla l. n. 193/2024. Da tale quadro si ricava che l’Autorità è chiamata a presidiare interessi generali di settore e ad intervenire su tariffe e piani economico-finanziari, che costituiscono il cuore economico delle concessioni e il presupposto dell’equità dei pedaggi.
Quanto agli asseriti vizi di motivazione e istruttoria, il Collegio ha valorizzato il procedimento quasi biennale, scandito da verifica di impatto, indicazioni operative, due consultazioni e analisi di impatto: la motivazione degli atti regolatori si snoda lungo l’intero iter e può legittimamente operare per relationem, sicché l’analisi non può focalizzarsi sul solo atto finale.
Sulla dedotta retroattività, il TAR ha distinto il recupero degli investimenti già realizzati dalle mere aspettative di rendimento futuro. Le opere esaurite non subiscono modifiche; per quelle in corso ricorre al più una retroattività impropria, ammessa per i rapporti di durata entro il limite della ragionevolezza, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale e unionale richiamata. La nuova disciplina delle poste figurative, volta a segmentare crediti di diversa natura e rischio, e la matrice dei rischi non risultano irragionevoli, non emergendo dall’allegazione di parte alcuna prova complessiva di squilibrio della gestione.
Infine, sulla scelta dei parametri economici e dei comparables per il calcolo del WACC, il Collegio ha ritenuto la determinazione dell’Autorità motivata e plausibile, non potendo i regolati imporre i termini di paragone loro più graditi né il giudice sostituirsi al regolatore in scelte opinabili ma razionali. Il ricorso per motivi aggiunti è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.