Nell’assicurazione contro i danni grava sull’assicurato provare che il sinistro è causato da rischio coperto (Cass. civ. Sez. 3 n. 14708 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato. Grava pertanto sull’assicurato che agisca in giudizio l’onere di provare che il rischio avveratosi rientra tra quelli coperti dalla polizza, ovvero che i danni sono causalmente riconducibili all’evento garantito. La contestazione della compagnia assicuratrice relativa alla scaturigine del danno integra una mera difesa, non richiedendo una specifica contestazione ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ.. L’onere di contestazione sussiste solo per i fatti noti alla parte, non per quelli estranei alla sua sfera di conoscibilità, come nel caso della compagnia rispetto alle modalità del sinistro.

Il Fatto

Il ricorrente, assicurato, conveniva in giudizio la compagnia assicuratrice per ottenere l’indennizzo previsto da una polizza stipulata per i danni da atti vandalici, asserendo che la propria autovettura, parcheggiata su pubblica strada, era stata danneggiata da ignoti. Il Giudice di pace accoglieva la domanda, ma il Tribunale di Milano, in riforma, la rigettava ritenendo non assolto l’onere probatorio gravante sull’attore, considerando insufficiente la denuncia presentata ai Carabinieri e non decisiva la c.t.u. espletata in primo grado.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, nel disattendere il ricorso, afferma che nell’assicurazione contro i danni grava sull’assicurato l’onere di allegare e provare che i danni subiti dal veicolo fossero causalmente riconducibili ad un atto vandalico, essendo tale l’evento garantito dalla polizza, ovvero il fatto costitutivo della domanda. La contestazione sollevata dalla compagnia, relativa proprio alla scaturigine vandalica dei pregiudizi, integra pertanto una mera difesa e non una specifica contestazione dell’infrazione, come erroneamente ritenuto dal ricorrente.

La Corte chiarisce inoltre che l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico, opera soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti. La società assicuratrice non era quindi tenuta a contestare il fatto del danneggiamento né la sua origine vandalica, trattandosi di circostanze estranee alla sua sfera di diretta conoscibilità.

Con riferimento alla presunta violazione dei canoni di ermeneutica negoziale, la Corte dichiara inammissibile la doglianza per la mancata riproduzione in ricorso delle clausole asseritamente mal interpretate e per la genericità delle deduzioni. Infondata è altresì la censura sulla violazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto volta a sollecitare un riesame delle emergenze istruttorie, devoluto al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.

È, infine, inconferente l’evocazione dell’art. 115 cod. proc. civ., poiché la violazione di tale norma è deducibile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti, mai acquisite o disposte d’ufficio fuori dai poteri istruttori riconosciutigli, fattispecie estranea alla censura sollevata. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e alla declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *