Decadenza del rimborso IRAP e affidamento nel comunicato dell’Agenzia (Cass. civ. Sez. V n. 25872 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza per l’istanza di rimborso dell’imposta versata in eccedenza decorre dal versamento dell’acconto soltanto quando, già al momento di quel versamento, non sussista alcun ragionevole motivo per ritenere dovuta l’imposta, in tutto o in quella determinata misura. Ove invece il versamento sia stato determinato dall’adeguamento all’interpretazione resa dall’amministrazione finanziaria, opera il principio di tutela dell’affidamento e della buona fede di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000, e il termine decorre dal versamento del saldo, quale momento finale di adempimento dell’obbligazione tributaria. Quanto al riparto dell’onere della prova, il contribuente che abbia dichiarato e versato in conformità alla dichiarazione e che alleghi le ragioni del carattere parzialmente indebito dell’imposta è tenuto a fornire la prova dei versamenti; spetta all’amministrazione indicare le ragioni per le quali ritenga infondata la richiesta di rimborso. Gli interessi per il ritardato rimborso di imposte pagate sono disciplinati, quanto a misura e decorrenza, dall’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, non dall’art. 38 del medesimo decreto.

Il Fatto

La contribuente, società bancaria operante nel credito al consumo, aveva determinato il proprio debito IRAP per il periodo d’imposta 2007 versando l’imposta senza scomputare le quote di svalutazione dei crediti verso la clientela, la cui deduzione era rinviata ai nove esercizi successivi. La scelta era stata adottata per uniformarsi al comunicato stampa con cui l’Agenzia delle Entrate, nel giugno 2006, aveva commentato le modifiche normative intervenute nel 2004.

Ritenuto in seguito non condivisibile quel contenuto, la contribuente ha presentato istanza di rimborso della maggiore imposta versata, pari a 679.640 euro. Formatosi il silenzio rifiuto, il ricorso è stato rigettato in primo grado e accolto in appello. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, concernente la tempestività dell’istanza di rimborso, la Corte osserva che il termine di decadenza decorre dal versamento dell’acconto solo se, già al momento del versamento, non vi sia alcun ragionevole motivo per ritenere dovuta l’imposta o dovuta in quella misura. La regola va coordinata con il principio di tutela dell’affidamento e della buona fede di cui allo art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000.

Nel caso concreto, il versamento in quella determinata misura era stato determinato dalla volontà di adeguarsi all’interpretazione dell’Agenzia resa nel comunicato stampa del giugno 2006. Il termine per chiedere il rimborso dell’eccedenza non poteva quindi che decorrere dal versamento del saldo, che rappresenta il momento finale di adempimento dell’obbligazione tributaria. La Corte richiama, tra le stesse parti, il precedente Cass., sez. 5, n. 11783/2023.

Sul secondo motivo, relativo all’onere della prova, la Corte qualifica la censura come pretestuosa. La contribuente è una società assoggettata all’obbligo di certificazione dei bilanci, ha presentato la dichiarazione e ha versato le imposte in corrispondenza di quanto dichiarato. Avendo allegato le ragioni del carattere parzialmente indebito dell’imposta e le prove dei versamenti, spettava all’Agenzia indicare le ragioni di infondatezza della richiesta o di non debenza delle somme chieste in restituzione.

Sul terzo motivo, la Corte rileva che gli interessi per il ritardato rimborso di imposte pagate sono disciplinati, quanto a misura e decorrenza, dall’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 e non dall’art. 38 dello stesso decreto, con conseguente infondatezza della doglianza.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dell’amministrazione alle spese e attestazione dell’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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