Rimborso IVA e duplicazione di garanzie: decorrono gli interessi moratori (Cass. civ. Sez. V n. 3986 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborsi IVA, gli interessi dovuti dall’Amministrazione finanziaria per il ritardato rimborso del credito hanno natura moratoria e non corrispettiva, con la conseguenza che spettano solo se il ritardo è imputabile all’Ufficio. Qualora l’Amministrazione abbia già ottenuto la garanzia prevista dall’art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, essa non può avvalersi degli strumenti cautelari alternativi di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 e all’art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923: la duplicazione della tutela è illegittima e, per il periodo di sovrapposizione, decorrono in favore del contribuente gli interessi di mora. Resta invece sospesa la maturazione degli interessi per il tempo impiegato dal creditore a prestare la garanzia richiesta ai sensi della medesima disposizione, poiché il ritardo è a lui ascrivibile.

Il Fatto

Una società contribuente aveva chiesto il rimborso del credito IVA per l’anno 2014 e, successivamente, ceduto il credito a una società di factoring. L’Ufficio oppose un diniego parziale in relazione agli interessi maturati tra la data della richiesta di rimborso e quella del riconoscimento del credito.

La Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, qualificò quegli interessi come moratori, dovuti dunque solo in presenza di un ritardo addebitabile all’Amministrazione, ed esclusa nel caso concreto. Il collegio di merito ritenne altresì non computabile il periodo tra la notifica della richiesta di documenti e la loro consegna, avvenuta con rilevante ritardo imputabile alla contribuente. Le due società private ricorsero per cassazione con motivi speculari; l’Avvocatura generale dello Stato resistette per l’Ufficio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la qualificazione degli interessi. Richiamando il proprio costante orientamento — da Cass. n. 13080 del 2011 fino a Cass. n. 17828 del 2021 e Cass. n. 16097 del 2022 — ribadisce che gli interessi in questione sono moratori, di fonte legale, e non corrispettivi. Essi spettano soltanto se la mora è fondata, cioè se il ritardo nel rimborso è addebitabile all’Ufficio. La qualificazione trova conferma nella giurisprudenza unionale, che all’art. 183 della direttiva 2006/112/CE collega il principio di neutralità dell’IVA e impone la compensazione delle perdite finanziarie da rimborso tardivo.

Il collegio esamina poi il diverso profilo della sospensione. L’art. 38-bis, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 esclude dal computo degli interessi il periodo tra la notifica della richiesta di documenti e la consegna, quando superi quindici giorni. La maturazione resta sospesa anche durante il tempo in cui il contribuente non fornisce la documentazione relativa alla garanzia fideiussoria prevista per i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro. La sospensione risponde all’esigenza di non far gravare sull’Amministrazione le conseguenze di un ritardo ascrivibile alla mancata collaborazione del creditore.

Il passaggio decisivo riguarda il principio di alternatività degli strumenti cautelari, enunciato dalle Sezioni Unite n. 2320 del 31.01.2020. L’Amministrazione che abbia chiesto e ottenuto la garanzia ex art. 38-bis non può, durante la vigenza della stessa, fare uso degli strumenti alternativi previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 e dall’art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923. Diversamente si determina una ingiustificata duplicazione della cautela in favore dell’erario e un carico eccessivo per il contribuente, in violazione del principio di collaborazione e buona fede dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000.

Nel caso concreto la Corte accerta che l’Ufficio, dopo aver sospeso il rimborso ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, aveva poi richiesto un’ulteriore garanzia ex art. 38-bis e successivamente un’appendice alla polizza. Si è così verificata la duplicazione ritenuta illegittima dalle Sezioni Unite. Per i periodi di sovrapposizione decorrono dunque gli interessi di mora; la sentenza viene cassata con rinvio al giudice di merito per il ricalcolo.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, perché introduce profili di merito — leale collaborazione, buon andamento e ragionevolezza — riservati al giudice di merito nella ponderazione dell’apporto collaborativo delle parti.

Nota della Redazione

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